Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso.
fonte: https://scuola.psbconsulting.it
In materia di gestione del personale scolastico, il dirigente scolastico vanta autonomi e generali poteri di gestione direzione coordinamento e controllo delle risorse umane e strumentali, in quanto datore di lavoro ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego”.
Nello specifico, il comma 2 prevede:
“Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative”.
Il comma 4 prevede:
“Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.
In riferimento specifico al personale ATA, tali poteri sono esercitabili direttamente o, per giusta regola e rispetto dei ruoli, per il tramite delle direttive di massima al DSGA che ne curerà l’esecuzione nelle conseguenti attività di coordinamento di tutto il personale ATA e verifica dei risultati.
I poteri del DSGA
Il DSGA deve avere competenze relazionali e di organizzazione dell’ufficio di segreteria e di tutto il personale ATA riepiloghiamo di seguito i tratti salienti della sua figura:
- svolge funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze;
- organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico;
- attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;
- verifica ex post dell’avvenuta corretta esecuzione di quanto disposto.
Il DSGA pertanto deve procedere all’organizzazione generale delle attività, sulla base delle direttive ricevute dal dirigente scolastico-datore di lavoro e nel rispetto dei suoi primari poteri di gestione, mediante apposita proposta del piano annuale delle attività del personale ATA.
Gestisce inoltre il personale mediante l’utilizzo di apposite disposizioni di servizio scritte e notificate ai al personale, che indichi nel dettaglio i reparti di competenza di ciascuno e le attività da eseguire, senza margini di discrezionalità.
I profili professionali
Come stabilito dall’art. 44 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti scolastici statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, sotto la direzione del DSGA.
Allo stato attuale e in attesa di approvazione del nuovo CCNL 2019-2021 che introduce un nuovo
sistema di classificazione del personale articolato in 4 aree:
- Area dei collaboratori;
- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso.
I profili professionali rientranti nella categoria ATA sono previsti dalle Tabelle A e B, allegate al CCNL Comparto Scuola 2006-2009:
- AREA D – DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Svolgono attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintendono, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne curano l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento sul personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizzano autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Svolgono con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Sono funzionari delegati, ufficiali roganti e consegnatari dei beni mobili.- AREA B – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Hanno competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Possono essere addetti, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.- AREA B – ASSISTENTI TECNICI
Si occupano della conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Guidano gli autoveicoli e si occupano della loro manutenzione ordinaria.- AREA B – CUOCHI
Si occupano della preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.- AREA B – INFERMIERI
Si occupano della organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica, ove presente, e curano le relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Praticano delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.- AREA B – GUARDAROBIERI
Si occupano della conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni e della organizzazione e tenuta del guardaroba.- AREA AS – COLLABORATORI DEI SERVIZI SCOLASTICI
Svolgono il coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolgono tutti i compiti. Svolgono attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia.- AREA AS – COLLABORATORI DEI SERVIZI AGRARI
Svolgono attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. Sono presenti solo nelle istituzioni scolastiche dotate di aziende agrarie.- AREA A – COLLABORATORI SCOLASTICI
Eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da preparazione non specialistica. Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.
Circolare di convocazione della riunione del personale ATA
Ad ogni inizio di anno scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi convoca una riunione con il personale ATA, eventualmente svolgendola in tempi separati per il personale di segreteria e il personale collaboratore scolastico, al fine di recepire intese, proposte, richieste e suggerimenti in relazione all’attività lavorativa.
Il fondamento normativo è rinvenibile nell’art. 53, comma 1, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, per come modificato dall’art.41, comma 3, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018.
Si consiglia di trasmettere la convocazione per email o tramite il registro elettronico in utilizzo
all’istituzione. Si consiglia di verbalizzare le posizioni emerse durante gli incontri. I verbali vanno poi trasmessi per conoscenza al Dirigente scolastico.
Proposta di piano annuale delle attività del personale ATA
Sulla base di quanto emerso in sede di incontro e nel rispetto delle direttive di massima impartire dal Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. propone il Piano Annuale delle attività del personale ATA, un documento pianificativo-organizzativo flessibile che attribuisce mansioni, competenze e reparti a tutto il personale a lui subordinato.
L’atto è espressione della sua autonomia organizzativa.
L’orario di lavoro del personale ATA trova puntuale disciplina nell’art. 51 del CCNL Comparto
scuola 2006-2009.
L’orario di lavoro del personale ATA è di 36 ore settimanali, che normalmente si sviluppa in 6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni e può essere prestato per un massimo di 9 ore giornaliere.
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore, può essere richiesta una pausa di 30 minuti.
Se la prestazione di lavoro eccede le 7 ore, la pausa di 30 minuti va riconosciuta obbligatoriamente.
L’individuazione dei criteri di organizzazione del personale devono rispondere a primarie esigenze di trasparenza e oggettività, finalizzate a contemperare da un lato le esigenze organizzative della scuola dall’altro le esigenze personali e familiari dei dipendente (in particolar modo per i dipendenti portatori di disabilità certificata o conviventi con familiari disabili, genitori di figli minorenni, etc), con attenzione anche alle dinamiche relazionali presenti nel contesto lavorativo e alla compatibilità ambientale.
Si riportano a mero titolo esemplificativo dei criteri utilizzabili:
- continuità di servizio;
- compatibilità ambientale;
- capacità e competenze personali in relazioni a specifiche esigenze di servizio;
- disponibilità personali;
- anzianità di servizio.
Il Dirigente scolastico, presa visione dell’atto e constatata la compatibilità con le esigenze dell’istituto, lo adotta, facendolo proprio e dotandolo di efficacia, nell’esercizio degli autonomi poteri di organizzazione del personale previsti dall’art.25 del d.lgs. n.165/2001.
La disposizione di servizio
La disposizione di servizio è l’atto con il quale si impartiscono istruzioni e prescrizioni dettagliate che non lasciano margini di discrezionalità e autonomia al soggetto destinatario.
Si inquadrano infatti nell’ambito di relazioni di subordinazione gerarchica.
Nelle scuole, tra il Direttore dei servizi generali e amministrativi e il personale ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) intercorre appunto un rapporto di subordinazione, per il quale il DSGA è il soggetto gerarchicamente sovraordinato, a cui è riconosciuto il potere di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività del personale sottoposto.
La tabella A, area D, allegata al CCNL Comparto Scuola 2006-2009 prevede infatti che il DSGA “cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze”.
La disposizione o ordine di servizio è appunto estrinsecazione di tale potere, per l’attribuzione di mansioni, incarichi, svolgimento di compiti, attribuzione della sede e dell’orario di servizio.
In presenza in un ordine di servizio validamente formulato, il personale ATA deve eseguire quanto impartito, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite, sulla base del rapporto di subordinazione.
L’ottemperanza alle disposizioni di servizio è in generale rimarcata dall’art.11 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici):
“il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda ne’ adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività di propria spettanza”.
Inoltre, per il personale scolastico, l’art. 11 del CCNL Comparto Istruzione 2016-2018, prevede, tra gli obblighi di servizio, alla lettera H) “eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori”.
La disposizione di servizio deve essere resa per iscritto, nel rispetto della tracciabilità dei processi decisionali adottati, garantita attraverso adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità, come previsto dall’art.9 del DPR 62/2013.
Inoltre, per una adeguata formulazione, il documento deve riportare:
- Protocollo e data;
- Normativa a supporto e motivazioni di fatto;
- Indicazione chiara e puntuale delle disposizioni di servizio da eseguire;
- Firma del Dirigente scolastico o del DSGA.
Da ultimo va portato all’attenzione del lavoratore nei modi ritenuti opportuni: brevi manu, per email, tramite registro elettronico in utilizzo presso la scuola, etc.
A margine dei requisiti illustrati, risulta chiaro che eventuali disposizioni impartite in via informale, specie attraverso sms o whatsapp, pur se di prassi comune, risultino palesemente illegittime.
Salvo i casi di forza maggiore o stato di necessità, qualora il dipendente non adempia un ordine di servizio, redatto in forma scritta e regolarmente notificato al destinatario, che non presenti profili di illiceità, il DSGA procede a relazionare per iscritto le circostanze dell’accaduto al Dirigente scolastico, titolare del potere disciplinare, ai fini dell’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare.
La violazione di una disposizione di servizio costituisce infrazione disciplinare, presupposto che legittima l’apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto delle norme previste dall’art.7 della L. n.300/1970 (Statuto dei lavoratori), del D.Lgs. 165/2001 e delle norme in materia previste dai CCNL.
Ove sia accertata la responsabilità disciplinare del dipendente, sarà possibile irrogare sanzioni disciplinari previste dall’art.12 del CCNL 2016-2018, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
In particolare, la violazione di una disposizione di servizio comporta l’applicazione delle sanzioni del rimprovero verbale, o del rimprovero scritto, o della multa fino a 4 ore di retribuzione, ai sensi del Codice disciplinare previsto all’art. 13, comma 3, lettera a), CCNL 2016-2018.
Nel caso di una eventuale recidiva, alla mancata ottemperanza a un ordine di servizio, si può arrivare alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a un massimo di 10 giorni, come previsto dal successivo comma 4 dell’art.13.
In presenza di un ordine di servizio impartito che presenti profili di manifesta illegittimità, intesa come disposizione contrastante con i regolamenti interni, la normativa e i CCNL, il dipendente deve fare rimostranza per iscritto al DSGA, indicando le motivazioni sottese alla volontà di non adempiere alla prescrizione (ad. es. ordine di servizio che imponga di eseguire lavoro straordinario).
Nel caso in cui l’ordine venga impartito nuovamente, per iscritto, il dipendente deve sottostante all’obbligo di darvi esecuzione.
La tesi trova puntuale conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione, come con la sentenza n. 9736 del 19 aprile 2018 che ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire un ordine di servizio ove reiterato, specificando che tale principio trova applicazione anche al pubblico impiego privatizzato.
L’unico caso in cui è possibile rifiutare un ordine di servizio, pur se rinnovato in forma scritta, è previsto dall’art.11 lettera h del CCNL 2016-2018, che ne prevede la possibilità nei casi in cui la disposizione di servizio violi la legge penale o costituisca illecito amministrativo.
Novità del nuovo CCNL
Segnaliamo inoltre alcune novità introdotto dal nuovo CCNL 2019-2021 in attesa di sottoscrizione definitiva presso l’ARAN.
Nello specifico, in materia di formazione del personale ATA, l’art. 36 ribadisce che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane e l’Amministrazione scolastica è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Inoltre prevede che
“In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa”.
Inoltre, come dicevamo sopra, cambia l’organizzazione dei profili professionali, poiché saranno organizzati nelle seguenti aree:
- Area dei collaboratori;
- Area degli operatori (i quali, oltre ai compiti spettanti ai Collaboratori scolastici, si occuperanno in particolare dell’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e al supporto ai servizi amministrativi e tecnici);
- Area degli assistenti;
- Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (Le aree C e D confluiranno nella nuova area dei Funzionari e delle EQ).
Viene ripristinato, inoltre, il sistema delle posizioni economiche finalizzato a promuovere le competenze e a migliorare la condizione economica del personale.
Restano confermate le posizioni economiche per chi già ne fruisce.
Alla nuova procedura potrà partecipare il personale con 5 anni di servizio e dopo aver superato una prova selettiva al termine di un apposito corso di formazione organizzato dall’Amministrazione.