Pubblicato il da Sara Barone
fonte: https://scuola.psbconsulting.it
Premessa
Il mercato del lavoro, anche e soprattutto in ambito scolastico, è un’arena dinamica, in cui le Istituzioni cercano di bilanciare la necessità di flessibilità con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza ai propri dipendenti e studenti.
In questo contesto, il conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato emerge come una strategia promettente per affrontare sfide sia per gli Enti Istituzionali che per i singoli docenti e professionisti.
É bene tener presente che, in generale, il conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato è una pratica in cui un datore di lavoro offre un contratto a tempo determinato a un candidato qualificato, con l’obiettivo di valutare le sue competenze e l’idoneità per una posizione permanente all’interno dell’azienda.
In questo modo, tali tipologie di contratto fungono da periodo di prova che offre all’azienda l’opportunità di valutare attentamente le capacità del lavoratore e, d’altra parte, al lavoratore stesso di valutare se l’azienda / Istituzione è un buon punto di partenza o di approdo per la sua carriera.
Essenziale, in ogni ambito, è pur sempre mantenere una regolamentazione appropriata per assicurare che i diritti dei lavoratori siano sempre protetti.
I contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato per il personale scolastico, dunque, possono essere uno strumento importante per garantire stabilità e professionalità nel settore dell’istruzione.
Questa pratica può rappresentare una soluzione efficace per le esigenze di copertura di posti vacanti o temporanei all’interno delle scuole.
Anno scolastico 2023/2024 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Per il nuovo anno scolastico, notizia degli ultimi giorni deriva dalla Nota Ufficiale U.0043440 del 19 Luglio 2023, che ha disposto le ultimissime direttive circa le attribuzioni delle supplenze al personale scolastico, ivi inclusi docenti, educatori e A.T.A.
Seguendo il C.C.N.L. 2006-2009, in ogni caso, sia che si tratti di personale docente / educativo, sia A.T.A. e DSGA, i contratti a tempo determinato devono recare il termine, con possibilità di utilizzo, sin dal primo giorno, dei diritti relativi ai casi come malattia, infortunio e gravidanza, proprio come quanto stabilito anche per i contratti a tempo indeterminato.
Per quel che riguarda le malattie e festività, ciò è ampiamente descritto dal CCNL 29/11/2007 e in particolare al comma 3 articolo 40 e comma 1 e 2 dell’articolo 60.
Un altro aspetto da non sottovalutare è anche l’assegnazione di posti riservati, in particolare per quel che concerne i posti in riserva, agli aspiranti orfani, vedovi (qualora il coniuge sia deceduto sul lavoro o per sua causa), nonché alle vittime di terrorismo e criminalità organizzata, secondo quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2007 n 244 e legge 23 novembre 1998 n.407 per quanto concerne i fini del collocamento obbligatorio.
In ultima istanza, si ricorda che con l’articolo 42 d.l. 21/06/2013 n .69 (convertito in legge dalla legge 9/08/2013 n.98), è stato abolito l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego.
Si rimanda dunque al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Al di là delle disposizioni comuni, poi, è d’obbligo fare una netta distinzione tra personale docente / educativo e personale A.T.A., ivi compresa la figura del DSGA.
Personale docente
(procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dall’articolo 5, comma 11-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)
Per quel che concerne i DOCENTI, si prende in esame l’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
Il conferimento degli incarichi al personale docente / educativo è regolato dalla Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 e sanzionato secondo l’articolo 14 della medesima.
Esso viene effettuato dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente, seguendo le graduatorie a scorrimento (GAE), seguite dalle graduatorie provinciali per supplenze (GPS), qualora le prime fossero in esaurimento o incapienti.
Viene disposta possibilità di utilizzo delle Graduatorie di singoli Istituti, invece, nel caso in cui anche le GPS fossero indisponibili, questo sarà a cura del singolo Dirigente scolastico di riferimento.
É possibile, qualora esaurissero le graduatorie di istituto, che il dirigente scolastico conferisca l’incarico a docenti che abbiano manifestato la propria disponibilità ma che non siano inseriti in alcuna graduatoria, seguendo la domanda di messa a disposizione tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000
La tipologia di incarico è divisa secondo le seguenti modalità:
- Supplenze annuali oppure temporanee, sia per posto comune che di sostegno, disponibili entro il 31 dicembre (per le supplenze annuali la data di assegnazione è data al 31 agosto);
- Ulteriori supplenze temporanee, diverse da quelle comuni o di sostegno, che si rendano necessarie per altri motivi, con termine all’ultimo giorno di permanenza delle esigenze di servizio.
Nello specifico, si rende disponibile il reclutamento su posti di sostegno vacanti derivanti dalle immissioni in ruolo di docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno.
Esiste anche la possibilità, per i docenti inclusi in prima fascia delle GPS con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero (ovvero specializzazione per il sostegno) di essere inclusi in un elenco aggiuntivo.
Qualora assegnatari del posto, i contratti a tempo determinato sono stipulati con clausola risolutiva espressa, giacché, qualora ci fosse un mancato riconoscimento del titolo, questo può essere risolto senza ulteriori vincoli.
Gli articoli richiamati per tale disposizione sono:
- articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
- articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124
- articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (per lo scorrimento in graduatoria e ulteriori posti vacanti)
Aperta il 17 luglio 2023, la piattaforma comprendente le relative funzioni telematiche indispensabili per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di reclutamento sarà disponibile fino alle ore 14:00 del giorno 31 luglio 2023.
La procedura è infatti completamente da effettuarsi online, nell’apposita sezione “Istanze online POLIS“.
É fondamentale tener presente che l’istanza online va effettuata richiedendo la stessa provincia nella qualche il candidato risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS (graduatorie provinciali di supplenza) per posto di sostegno.
L’assegnazione dell’incarico, per qualunque classe di concorso e posto, rimanda direttamente alla Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022.
Qualora non fossero rinunciatari e non avessero ricevuto incarico per i posti di sostegno nelle province di appartenenza, i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS hanno la possibilità di richiedere l’assegnazione di posti vacanti in altre regioni / province.
Per gli ulteriori posti vacanti, verrà resa disponibile una procedura online sui rispettivi siti Istituzionali, per la copertura e le procedure di partecipazione, con un termine di 48 ore dall’apertura delle funzioni di richiesta.
Sarà poi compito di ciascun Ufficio territoriale assegnare le rispettive sedi per i soggetti aventi diritto.
- La mancata presentazione dell’istanza, in tutti i casi, comporta la rinuncia della partecipazione alle procedure di reclutamento
- L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda di partecipazione comporta l’accettazione della stessa
- La rinuncia dell’incarico, eventualmente, comporta il dover ripetere tutte le operazioni anche per qualsivoglia altro tipo di incarico di sostegno
N.B. anche il personale docente di ruolo, nei limiti dati dagli articoli 36 e 59 del CCNL comparto scuola 2006-2009, può partecipare alle procedure di cui sopra.
Viene fatto presente che, dal momento dell’acquisizione dell’incarico, tutte le dichiarazioni presentate da parte del candidato vincitore del contratto verranno prese in esame e valutate da parte dell’Istituzione scolastica di riferimento.
Tale verifica potrà avere esito sia positivo che negativo.
Nel secondo caso, l’Istituzione scolastica ha il compito di contattare l’ufficio competente che prenderà i giusti provvedimenti.
In ultima istanza, è importante considerare anche la possibilità di impiego con contratti part time / tempo parziale, che per quanto concerne il personale educativo è regolato dall’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3 del C.C.N.L. 2006-2009.
Contenzioso ed esclusione dalla graduatoria
Si riserva sempre il diritto e il dovere, da parte dell’amministrazione e magistratura, il controllo dei titoli di riconoscimento abilitanti alla professione, sia comune che di sostegno, così come per quanto concerne i requisiti specifici richiesti per convitti, insegnamenti come lingua inglese e religione cattolica, di cui al successivo paragrafo.
In caso di carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo sempre quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale 112/2022.
Convitto e scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
- Per quel che concerne i CONVITTI, vi è sempre il diritto di opzione per gli aspiranti che risultino assegnatari di posti speciali. L’assegnazione è sempre data dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie provinciali.
- É fatta eccezione, invece, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, la copertura di posti pari o inferiori a 6 ore settimanali (quindi che non possono corrispondere a una cattedra) da parte di docenti già lavoratori all’interno dell’Istituzione scolastica. Si rimanda a quanto previsto dalla Ordinanza ministeriale 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 . Nei contratti a tempo determinato, comunque, il tempo massimo di assegnazione settimanale è di 24 ore.
- Per quanto riguarda la scuola primaria, il discorso cambia, in quanto vi è un massimo di 22 ore settimanali da poter assegnare nei contratti a tempo determinato. A tali ore è prevista poi un’ora aggiuntiva, relativa alla programmazione, ogni 11 ore assegnate (per cui si arriva a 11+1 oppure 22+2), senza mai eccedere le due ore aggiuntive, arrivando a un massimo non superabile di 22 ore di lezione frontale + 2 di programmazione.
Lingua inglese, Didattica differenziata, religione cattolica ed educazione motoria
Diverso è il discorso per le tre tipologie di insegnamento menzionate.
Per la lingua inglese, qualora risultassero ore rimanenti a disposizione, da assegnare a nuovo personale a tempo determinato, prelevato dallo scorrimento in graduatoria, gli assegnatari dovranno possedere almeno uno dei titoli riportati dalla Ordinanza ministeriale menzionata.
Nel caso dell’educazione motoria, invece, gli insegnanti vengono scelti e gestiti dagli Uffici di ambito territoriale, tramite le classi di concorso A048 e A049, con ordinamento della Legge 13 luglio 2015 n 107 e legge 30 dicembre 2021 n 234.
Per la didattica differenziata, invece, si prendono in considerazione tutte le tipologie metodologia alternativa alla scuola tradizionale, ivi compresi i metodi Montessori, Agazzi et simila, per i quali è richiesta un’apposita formazione del personale coinvolto.
Infine, per quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica, l’Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175 ha previsto il sistema di qualificazione professionale che richiede i requisiti determinanti il titolo di studio ecclesiastico per i docenti che si affaccino all’insegnamento della suddetta materia.
É fatta eccezione per Istituti in cui non vi sia la possibilità di impiego di un docente abilitato, per cui si potrà fare ricorso ad altri docenti, purché abbiano intrapreso il percorso di formazione specifica.
Personale A.T.A. e DSGA
Il personale A.T.A. risponde, per quanto concerne l’assegnazione di contratti a tempo determinato, al Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000.
Quest’ultimo dispone che i partecipanti alle procedure per l’assegnazione dei posti vacanti vengano inseriti e scelti all’interno delle graduatorie permanenti provinciali per i titoli (D.L.vo 297/94) oppure dalle graduatorie provinciali ai sensi del D.M. 19/04/2001 n 75.
Si rende tuttavia presente che potrebbe esserci determinate situazioni come:
- Assegnazione di contratti tramite graduatorie di istituto, qualora le precedenti siano esaurite o incapienti.
- Possibilità di accettare un altro incarico da parte del partecipante, qualora l’offerta arrivi prima dell’inizio del servizio.
- Diritto al completamento per ottenimento del posto intero (per quanto concerne le supplenze attribuite su spezzone orario).
- Possibilità di sostituzione di personale A.T.A. per brevi periodi, da parte del Dirigente scolastico che ne abbia necessità, fatto salvo i casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190/2014; nonché dalle note DPIT prot. n. 2116 30/09/2015 e DGPER prot. n. 10073 14/04/2016.
Per quanto concerne i DSGA, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, il piano attuativo è applicabile secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 del CCNI, con eventuali supplenze e copertura di posti secondo il decreto-legge 21/06/2013.
Per il personale A.T.A., invece, l’impiego part-time è pur sempre possibile, seguendo però, differentemente dal personale educativo, gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 del C.C.N.L. 2006-2009.
Ulteriori disposizioni: Legge 104 e riserva dei posti
Premettendo che viene fatta una netta distinzione tra portatori di handicap, che hanno il diritto di scelta di qualunque sede e assistenti di persona con disabilità (familiare etc.), che invece hanno possibilità di scelta soltanto della sede più vicina al domicilio della persona assistita.
Ai vincitori di contratto beneficiari della legge 104/92 e nello specifico quanto riportato negli articolo 21, 33, comma 6 e 33 comma 5 e 7, viene data la possibilità di priorità di scelta della sede (dove per sede si intende l’istituzione scolastica di inserimento) rispetto a un candidato che risulti con la stessa durata giuridica del contratto e consistenza economica.
Per quel che concerne i posti messi a riserva, come già ricordato all’inizio dell’approfondimento, viene fatta una distinzione, dando priorità alle vittime di terrorismo, orfani e vedovi se l’infermità o morte è stata causata o aggravata dal lavoro.
Fatto salvo queste eccezioni, il diritto di riserva è garantito a tutti coloro i quali rientrino nei posti elencati nella legge 68/1999 e d.l. 66/2010.
Conclusioni
I contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato per il personale scolastico possono essere sicuramente una soluzione interessante per valorizzare le competenze dei professionisti dell’insegnamento, nonché per garantire un’opportunità di carriera stabile.
É fondamentale, però, avere pur sempre una gestione attenta e responsabile da parte delle istituzioni, al fine di evitare situazioni di precarietà e promuovere una cultura del lavoro equa e sostenibile nel settore educativo.
Investire in un’istruzione di qualità e valorizzare il ruolo dei docenti e del personale di supporto è essenziale per creare una comunità resiliente, informata e in grado di affrontare le sfide future.
La formazione delle nuove generazioni e la loro preparazione per un mondo in costante cambiamento dipendono in gran parte dall’importanza che attribuiamo all’educazione e all’attenzione che dedichiamo al personale che ne fa parte, ivi comprese le possibilità di inserimento che rechino stabilità, professionalità e rispetto del lavoro e della persona.