Una collaboratrice scolastica invalida vuole sapere
se ha diritto a 30 giorni in più l’anno di malattia
e come può richiederlo. In realtà il nome tecnico del
congedo di cui può usufruire la collaboratrice scolastica
invalida è congedo per cura di 30 giorni.
Il d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 è la norma attuativa
dell’art. 23 della legge 4.11.2010, n. 183, recante delega
al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi. L’art.7 d.lgs. 119/2011
prevede il congedo per cure di 30 giorni a favore dei
lavoratori invalidi civili e viene riconosciuto agli
invalidi con percentuale superiore al 50%.
Non si tratta, quindi, di un prolungamento della
malattia prevista dal CCNL del 29.11.2007, ma di un
vero congedo retribuito dal lavoro.
A differenza della malattia, infatti, il congedo di 30
giorni l’anno può essere richiesto solo e soltanto per
ricevere cure collegate alla patologia invalidante di cui
si è affetti. Il congedo è accordato dal datore di lavoro/
scuola a seguito di domanda del dipendente invalido
interessato, accompagnata dalla richiesta di un medico
convenzionato dalla quale risulti la necessità della cura
in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Pertanto, nel congedo di 30 giorni rientrano, ad
esempio, fisioterapie e chemioterapia; si deve trattare,
quindi, di un ciclo terapico effettuato da personale
medico specializzato.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel
periodo di comporto delle assenze per malattia,
il dipendente invalido ha diritto a percepire il
trattamento calcolato secondo il regime economico
delle assenze per malattia.
Al rientro al lavoro il dipendente è tenuto a
dimostrare, tramite apposita documentazione, di aver
effettivamente ricevuto le cure per le quali il congedo
era stato richiesto.
In caso di lavoratore invalido sottoposto a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione
dell’assenza può essere prodotta anche una attestazione
cumulativa.
fonte: DSGA online