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Il contributo cerca di chiarire tutti gli aspetti cruciali, specificando come utilizzare il personale docente e ATA dichiarato inidoneo. In allegato al contributo, un modello editabile per la richiesta della visita medico-collegiale a firma del dirigente scolastico.
Di seguito ricordiamo quali sono le categorie di inidoneità per il personale docente e ATA:
- inidoneità psicofisica permanente assoluta che si riferisce alla persona che, a causa di infermità o difetto fisico/ mentale, si trovi nell’impossibilità permanente/assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- inidoneità psicofisica permanente relativa per tale: e qui si intende lo stato di colui che, a causa di infermità o difetto fisico/mentale, si trovi impossibilitato in maniera permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, della categoria o della qualifica di inquadramento lavorativo.
Solo l’inidoneità psicofisica permanente assoluta costituisce il presupposto che legittima l’interruzione anticipata del contratto di lavoro.
Se, invece, abbiamo dinnanzi il caso di un’inidoneità permanente relativa, allora l’amministrazione ha il potere di proporre ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente.
Nell’articolo il Dott. Grasso elenca tutte le possibilità previste dalla normativa per il recupero del personale che abbia documentato tale riduzione di capacità lavorative.
Molto utile, a tutti gli operatori scolastici, prendere visione anche della procedura che l’interessato o il DS della scuola possono attivare per il riconoscimento dell’inidoneità.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
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Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso
IL PROCEDIMENTO DI VISITA MEDICO COLLEGIALE PER I DIPENDENTI SCOLASTICI
Approfondiamo di seguito il procedimento amministrativo relativo alla sottoposizione a visita medico-collegiale del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche. Partendo dai riferimenti normativi, chiariamo i presupposti per la richiesta, le competenze, i criteri e i contenuti della pronuncia tecnica, specificando le opportune differenze tra docenti e ATA.
Riferimenti normativi.
- Art. 55-octies del D.lgs. 30/3/2001, n. 165
- Decreto del Presidente della Repubblica 27/7/2011, n. 171 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa”;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, attuativo del DPR n. 461 del 29/10/2001;
- Circolare MEF n. 426 del 2004.
Competenza per l’avvio del procedimento.
La procedura principia su istanza formale del dipendente (sempre dopo il superamento del periodo di prova) o d’ufficio su decisione del dirigente scolastico nei seguenti casi:
- Superamento dei primi 18 mesi del periodo di comporto per assenza di malattia;
- Gravi e ripetuti comportamenti sul posto di lavoro che facciano presumere una inidoneità (valutazione discrezionale del dirigente scolastico);
- Condizioni fisiche e/o documentazione che facciano presumere una inidoneità (valutazione discrezionale del dirigente scolastico).
In tali casi non è necessario alcun consenso del dipendente per l’attivazione della visita.
La competenza per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta al dirigente scolastico per il personale docente e ATA che presta servizio nella scuola.
La competenza per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta all’USR per i dirigenti scolastici.
Nella richiesta presentata alla Commissione medica di verifica, tramite PEC, devono essere specificate tutte le circostanze e gli elementi di fatto che potrebbero far supporre l’inidoneità allo svolgimento della propria attività lavorativa. Nella richiesta devono essere esclusi i riferimenti diagnostici o tecnici, in quanto non di competenza del datore di lavoro.
In allegato alla richiesta devono essere prodotti tutti gli atti utili ai fini del giudizio (in primis quelli eventualmente prodotti dal dipendente stesso), affinché la CMV possa esprimere un giudizio completo.
Si tenga presente che dell’inoltro alla CMV si deve dare contestuale informazione al dipendente (comunicandogli l’avvio della procedura).
Il giudizio della CMV.
Chiariamo cosa si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta e relativa:
- inidoneità psicofisica permanente assoluta: colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- inidoneità psicofisica permanente relativa: colui che “a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.
Lo svolgimento della visita.
La competenza esclusiva in merito alla valutazione dell’idoneità al servizio dei pubblici dipendenti, ai sensi del Decreto MEF del 12 febbraio 2004 attuativo del DPR n. 461 del 29/10/2001, spetta alla Commissione medica di verifica, avente sede in ogni capoluogo di Regione presso le sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Le CMV comunicano all’istituzione scolastica e al dipendente la data e il luogo in cui avverrà l’accertamento sanitario. L’invito deve fare specifica menzione della possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.
Spetta dunque alle CMV la visita e l’accertamento tecnico, nonché ogni richiesta di eventuale ulteriore accertamento (indagini specialistiche e/o esami di laboratorio). A conclusione della visita viene elaborato un verbale. Il MEF ha chiarito che la visita consiste nell’esame corporale e del giudizio diagnostico, svolta da uno o più medici componenti la Commissione.
Gli Uffici Scolastici Regionali nominano in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e al fine di integrare le commissioni mediche, un dirigente tecnico o, in subordine, un dirigente scolastico.
La sospensione cautelare.
Il Dirigente Scolastico può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sino alla data della visita e, nel contempo, avviare immediatamente la richiesta per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente:
- in presenza di evidenti situazioni/comportamenti che fanno presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando si evidenzia un pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente stesso, degli altri dipendenti o dell’utenza;
- in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente al servizio, quando si evidenzia un pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente stesso, degli altri dipendenti o dell’utenza.
Salvo situazioni di urgenza, la sospensione deve essere preceduta da comunicazione all’interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.
La sospensione è disposta con atto motivato del dirigente scolastico e comunicata all’interessato e ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
Durante la sospensione, il dipendente percepisce la retribuzione prevista per le assenze di malattia. Inoltre, il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio.
Precisazione utile: restano ferme la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, la disciplina prevista per gli infortuni sul lavoro e quella di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.
Assenza ingiustificata.
La Circolare MEF n. 426 del 2004 ha precisato che in caso assenza ingiustificata del dipendente, la Commissione procederà all’archiviazione della pratica ed alla restituzione degli atti all’Amministrazione scolastica.
Qualora tale assenza rimanga ingiustificata all’istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico può (attenzione: non c’è nessun obbligo) disporre la sospensione cautelare dal servizio, provvedendo per una nuova richiesta di accertamento.
Se il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita è reiterato per la seconda volta, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
Esito della visita.
Nel caso più gravoso in cui la CMV accertasse l’inidoneità permanente assoluta al servizio del dipendente, la Commissione trasmetterà tempestivamente il verbale medico in busta chiusa all’Amministrazione di appartenenza. Sarà onere del dirigente scolastico comunicare entro i successivi 30 giorni al dipendente la necessità di procedere alla risoluzione del contratto di lavoro, eventualmente corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso.
Visita medico collegiale per il personale a tempo determinato.
Abbiamo già specificato che il procedimento di visita medico collegiale riguarda i soli dipendenti che abbiano superato il periodo di prova (anno di prova per i docenti, 2 mesi per i collaboratori scolastici, 4 mesi per il restante personale ATA).
Nella prassi tuttavia risulta pacifico anche l’accertamento medico per il personale a tempo determinato che risulti in modo manifesto inidoneo allo svolgimento dell’attività lavorativa, principalmente per ragioni di salute e sicurezza del dipendente stesso prima che per ragioni organizzative e giuslavoriste dell’istituzione scolastica.
Ne consegue inoltre che in caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita, reiterato per due volte dal dipendente, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso, con il procedimento di cui all’articolo 55bis D.lgs. n. 165/2001.
Contestazione disciplinare.
Si richiama l’attenzione dei nostri lettori sul rilievo disciplinare del prolungato ed ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di effettuare gli accertamenti medici richiesti.
Questo comportamento di mancata collaborazione del dipendente legittima l’Amministrazione scolastica a procedere ai sensi dell’art. 55 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 alla contestazione disciplinare, aprendo dunque un autonomo procedimento disciplinare che può sfociare in gravi sanzioni disciplinari, tra cui il licenziamento.
Ricorso contro il giudizio della CMV.
Per contestare il giudizio della Commissione il dipendente può presentare ricorso in via amministrativa alle Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull’idoneità effettuata a cura dell’Amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del DPR n. 461 del 2001.
Inidoneità del personale docente.
Vediamo adesso una panoramica di casistiche di inidoneità permanenti o temporanee, assolute o relative, riferite al personale docente.
Nel caso in cui la CMV riscontrasse per il personale docente una inidoneità permanente o temporanea in riferimento al proprio servizio, ma una idoneità in altri compiti, trova applicazione, anche in corso d’anno scolastico, la procedura di cui all’articolo 19, commi da 12 a 14 del D.L. 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.
Si tratta di fatto della assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico, profili di area B del personale ATA. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale (se si tratta di inidoneità temporanea, il contratto di utilizzazione dovrà indicare il termine temporale pari a quello dell’inidoneità). Sul punto il riferimento è il CCNI del 2008 secondo il quale, per validare l’utilizzazione, si deve uno specifico contratto individuale di lavoro che, nel caso di docenti dichiarati temporaneamente inidonei è di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. Ai sensi dell’articolo 6 del CCNI il contratto individuale di lavoro che regola l’utilizzazione deve essere stipulato da parte dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato. Durante detto periodo l’interessato fruisce dell’assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL del personale della scuola 29 novembre 2007.
In alternativa, tale personale può essere utilizzato per le iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica o per attività culturali e di supporto alla didattica e di realizzazione del PTOF (come ad esempio, attività di biblioteca, ricerca educativa, supporto nell’utilizzo dei dispositivi informatici, supporto alle attività degli organi collegiali, etc.). Sul punto si veda la nota MI n. 7749 del 1° agosto 2014.
Un’altra possibilità, in extrema ratio, è la mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino carenze di organico, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Nell’ipotesi differente in cui il docente sia dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto a qualsiasi attività, questi deve essere collocato, con apposito provvedimento del dirigente scolastico, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.
Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.
Gestione giuridica dell’utilizzazione.
Come precisato, l’utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta sempre e solo su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell’interessato, presso:
- l’istituzione scolastica di servizio o titolarità;
- altre istituzioni scolastiche ed educative
- presso l’Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale
- altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con tali enti.
In primis, il dirigente scolastico deve trasmette le risultanze dell’accertamento medico all’ufficio scolastico provinciale. Ed inoltre, sarà cura del DS la trasmissione al predetto ufficio delle determinazioni inerenti la collocazione del dipendente per lo svolgimento della prestazione lavorativa (come ad es. la richiesta formale di utilizzazione presentata dal dipendente, il progetto didattico di ampliamento o attuazione del PTOF, la relazione del dirigente in merito all’individuazione di mansioni analoghe o equivalenti, ecc).
Nel nuovo contratto di lavoro, l’orario di lavoro deve essere pari a 36 ore settimanali secondo l’organizzazione (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) stabilita dal dirigente scolastico o dal DSGA, nel rispetto dei criteri previsti in contrattazione. Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente Scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività potranno essere svolte in modalità di lavoro agile.
In merito alla gestione giuridica e agli istituti di assenza, si applica la normativa prevista per il personale ATA (in particolare in merito alle ferie).
In merito alla gestione retributiva, il personale docente utilizzato come ATA conserva il miglior trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza. Nessun limite può essere inserito a monte sull’eventuale accesso a compensi accessori a carico del fondo MOF o di altri finanziamenti destinati.
Come già precisato dal Ministero, il posto del dipendente inidoneo sarà reso disponibile anche in corso d’anno, pertanto sarà possibile procedere alla sua copertura mediante nomina di un supplente breve.
Personale ATA inidoneo.
Nel caso in cui si accertasse una inidoneità permanente temporanea di tipo relativo, cioè solo su alcune mansioni del proprio profilo, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione del dipendente in compiti del profilo di appartenenza o in compiti analoghi, che risultino conformi:
- alle esigenze organizzative dell’istituto
- al quadro clinico accertato del dipendente
- alle competenze e ai titoli professionali e/o culturali posseduti dal dipendete.
Sul punto si consiglia di predisporre criteri utili alle utilizzazioni, in sede di contrattazione integrativa della singola istituzione scolastica, tra DS e RSU. Qualora l’utilizzazione non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre Istituzioni scolastiche ed educative.
Nell’ipotesi differente in cui il dipendente sia dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto a qualsiasi attività, questi deve essere collocato, con apposito provvedimento del dirigente scolastico, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.
Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.
In merito all’utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia essa temporanea che definitiva, è disposta dal dirigente scolastico, sulla base delle certificazioni medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato. L’utilizzazione può anche avvenire presso altre istituzioni scolastiche ed educative.
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