L’articolo chiarisce in modo inequivocabile le differenze della figura del Rupe fra il precedente Codice e il Nuovo.
Nel D. Lgs 50/2016, all’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione, con un atto formale adottato dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa.
Infatti “Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell’appalto risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati e alla qualità richiesta. L’ANAC, inoltre, specifica che il RUP può svolgere, nei limiti delle sue competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori o di direttore dell’esecuzione, purché abbia idonei requisiti.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici cambia il nome ed il ruolo del RUP.
Nell’Art. 15 comma 1 viene ridisegnata la portata e la figura del RUP, che diventa un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non più di “procedimento”: infatti si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o di un “intervento pubblico”. Si prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale eventualità presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione sul RUP di compiti e responsabilità, spesso di difficile gestione.
In tal caso rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai responsabili delle fasi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Viene introdotto un principio di “responsabilità per fasi”.
Altra novità rilevante è la possibilità per il RUP di essere membro della commissione giudicatrice, anche in funzione di presidente.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
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Contributo a cura della Dott.ssa Annamaria Stammitti
Il RUP nel vecchio e nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici: da Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico del Progetto
La legge 7 agosto 1990, n. 241 introdusse l’obbligo per le pubbliche amministrazioni italiane di procedere alla nomina di un responsabile del procedimento per ogni opera di loro competenza attraverso un’unità organizzativa della stessa.
Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Nel D. Lgs 50/2016, all’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni” si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione, con un atto formale adottato dal soggetto responsabile dell’unità organizzativa.
Le stazioni appaltanti, che non sono invece pubbliche amministrazioni o enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.
É previsto che il responsabile del procedimento sia un dipendente di ruolo e possieda competenze adeguate rispetto ai compiti per cui viene nominato. Per i lavori ed i servizi relativi all’ ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Nel caso non sia presente una tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio, al quale compete il lavoro da realizzare. Nel caso di appalti di particolare complessità rispetto all’opera da realizzare o rispetto alla particolare fornitura o servizio, ove siano richieste competenze e professionalità altamente qualificate, il responsabile unico del procedimento può proporre alla stazione appaltante il conferimento di un incarico di supporto al medesimo responsabile, che può occuparsi o dell’intera procedura o di parte di essa.
L’ANAC, nelle sue linee guida 3 specifica che “Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:
- a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;
- b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.
La formazione specifica riguarda anche le competenze in tema di project management, con riferimento alle norme ed agli standard di conoscenza Internazionali e nazionali.
Sono previsti poi, con la finalità di assicurare l’effettivo controllo sulla esecuzione dei contratti, accessi diretti e verifiche, anche a sorpresa, del RUP. La valutazione del suo operato viene considerata in sede di valutazione dell’indennità di risultato ed incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 del Codice.
Infatti “Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell’appalto risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.
Con il primo correttivo (D. Lgs. 56/2017), si specifica come il RUP deve essere individuato dalla stazione appaltante sin dalla fase di programmazione, e con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa.
L’ANAC, inoltre, specifica che il RUP può svolgere, nei limiti delle sue competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori o di direttore dell’esecuzione, purché abbia idonei requisiti.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici cambia il nome ed il ruolo del RUP.
Il cambio del nome è una delle principali novità che interessano questa figura nominata dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
Nell’Art. 15 comma 1 viene ridisegnata la portata e la figura del RUP, che diventa un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non più di “procedimento”: infatti si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o di un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere inoltre la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP).
Nel comma 4 dell’art.15 infatti si legge: “Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
Quindi si prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Tale eventualità presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione sul RUP di compiti e responsabilità, spesso di difficile gestione.
In tal caso rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai responsabili delle fasi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Viene introdotto un principio di “responsabilità per fasi”.
L’aspetto importante che differenzia il Responsabile Unico del procedimento dal Responsabile Unico di Progetto è proprio la diversa portata del principio di “unicità del responsabile”. Infatti, nella legge n. 241 del 1990, il principio della unicità viene riferito al singolo procedimento, nel senso che per ciascun procedimento è previsto l’obbligo dell’amministrazione di individuare un unico responsabile, da intendersi sia come unità organizzativa, sia come funzionario-persona fisica, al quale, all’interno dell’ufficio, sono poi concretamente attribuite le funzioni proprie del responsabile.
Il nuovo codice sottolinea che il ruolo ricoperto dal RUP è quello di responsabile non di uno o più procedimenti ma di tutto l’intervento pubblico. Non si tratta di un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di competenza di diversi uffici. Nel caso dei contratti disciplinati dal codice, si tratta di procedimenti diversi, ciascuno dei quali destinato a concludersi nell’adozione di un provvedimento o atto autonomo. Il codice dei contratti fa riferimento al responsabile unico del progetto come persona fisica e non come un ufficio.
L’ allegato I.2 “Attività del RUP” sostituisce le linee guida ANAC n.3.
Nell’allegato vengono disciplinati nel dettaglio:
- I compiti del RUP relativamente alla esigenza di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell’intervento pubblico, nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori e del Direttore dell’esecuzione nell’attuazione delle prestazioni contrattuali; gli ulteriori requisiti di professionalità imposti dalla complessità e dalla natura dei contratti da affidare;
- Le ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche e, in particolare, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto;
- Le coperture assicurative da prevedere con oneri a carico dell’amministrazione;
- Gli obblighi formativi delle amministrazioni nei confronti del RUP;
- Le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest’ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.
L’allegato I.2., dopo aver attenuato i requisiti di esperienza rispetto alle linee guida ANAC n.3, chiarisce definitivamente la possibilità per la stazione appaltante di nominare anche un RUP privo dei requisiti.
L’art. 3, comma 3 dell’allegato, prevede che “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”.
Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, tuttavia, analogamente a quanto previsto dall’art. 31, comma 11, del Dlgs. 50/2016, “la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”.
Infine viene riconfermato il ruolo del RUP come Project Manager sempre nell’Allegato I.2 – Attività del RUP all’articolo 5 – Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il cui comma 4 recita: “Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management”.
Altra novità rilevante è la possibilità per il RUP di essere membro della commissione giudicatrice, anche in funzione di presidente. In riferimento a tale affermazione, si sottolinea proprio quanto disciplinato all’articolo 51, comma 1, che prevede nel caso di aggiudicazione dei contratti sottosoglia (con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) che alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente, eliminando così i dubbi circa tale aspetto, considerato controverso.