Pubblicato il da Sara Barone
A chi spetta, COME SI EROGA e il trattamento fiscale.
Propiniamo qui un focus dedicato all’istituto dell’indennità sostitutiva di preavviso, cioè un’indennità prevista in caso di recesso improvviso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di una delle parti o per decesso in servizio del lavoratore. In questi casi l’Amministrazione è tenuta a corrispondere al dipendente una somma pari all’importo della retribuzione per il periodo del mancato preavviso. Cerchiamo di illustrarne i tratti essenziali, in modo da aiutare il personale interessato a capirne di più.
Definizione.
L’indennità, prevista già a partire dall’art. 29 del CCNL 4/8/1995, consiste nell’attribuzione di un numero di mensilità dell’ultimo stipendio e della 13a mensilità in tutti i casi in cui si prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso.
L’art. 17 del CCNL 2006-2009 prevede l’indennità sostitutiva del preavviso in due ipotesi:
- – risoluzione del rapporto d’impiego per superamento del limite massimo di assenza per malattia
- – licenziamento con preavviso a seguito di procedimento disciplinare.
Con il riconoscimento dell’indennità di preavviso viene ad essere compensata l’interruzione traumatica del rapporto di lavoro.
Il quantum.
Il beneficio economico è pari all’intero trattamento economico avente carattere fisso e continuativo (esclusi i compensi accessori), corrisposto nell’ultimo mese di servizio, ma va determinato proporzionalmente al servizio reso nell’anno di riferimento alla data di cessazione.
I termini di preavviso.
Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2006-2009, i relativi termini sono i seguenti:
- – 2 mesi, per dipendenti scolastici con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- – 3 mesi, per dipendenti scolastici con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- – 4 mesi, per dipendenti scolastici con anzianità di servizio superiore a 10 anni.
A chi spetta.
Il trattamento indennitario spetta:
- ai dipendenti cessati per limite massimo di assenze per infermità;
- ai dipendenti cessati per risoluzione del rapporto d’impiego per inidoneità fisica permanente (l’art. 8 del DPR n. 171/2011 prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente l’amministrazione, previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso);
- ai dipendenti che subiscono un licenziamento con preavviso per violazione dei doveri del dipendente
- ai dipendenti cui è stata riconosciuta la pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Agli eredi in caso di decesso del dipendente in costanza di rapporto lavorativo (da corrispondere al coniuge, ai figli e, se conviventi col prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado).
Chi eroga l’indennità?
Il procedimento origina dal decreto di attribuzione dell’indennità a firma del Dirigente scolastico della sede di servizio del dipendente. Il decreto è quindi trasmesso alla RTS di competenza.
La corresponsione economica dell’indennità compete alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS), per il personale scolastico amministrato con partita di spesa fissa.
Tassazione IRPEF.
Si segnala anzitutto che l’indennità di mancato preavviso è soggetta a contribuzione anche ai fini pensionistici. L’aliquota IRPFEF da applicare è quella calcolata ai fini della tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso