Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/author/scuola-psbconsulting/
Ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 107/2015 “le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
Dal 1° settembre di ogni anno è possibile presentare domanda di ricostruzione di carriera.
Tale istanza, come ben specificato nell’articolo, si può inoltrare solo dopo la conferma in ruolo e consente di godere dei maggiori benefici economici che derivano dal nuovo inquadramento economico risultante dalla maggiore anzianità di servizio derivante dal computo di tutti i servizi effettuati negli anni precedenti.
È perciò consigliabile presentare le pratiche per la ricostruzione subito dopo aver superato il periodo di prova.
La domanda va presentata utilizzando le funzioni presenti sul Portale delle Istanze on Line (Polis).
La funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera” consente al personale docente, agli insegnanti di religione cattolica, al personale educativo e ATA, di inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale.
Inoltre, con un’altra apposita funzione (“Dichiarazione Servizi”), il personale potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
Tutto questo e tanto altro è spiegato in modo analitico nell’articolo del Dott. Fraterno che è corredato anche dalle videate utili del portale adibito a questa funzione.
Articolo a cura del Dott. Pasquale Fraterno
Istruzioni pratiche per definire il “primo” provvedimento di ricostruzione di carriera
Secondo quanto disciplinato dalla L. 107/2015 – comma 209: “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.”
Pertanto, terminata la finestra temporale di presentazione dell’istanza di richiesta di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico, appare interessante, condividere una serie di indicazioni pratiche, utili per attivare il procedimento amministrativo della “prima” ricostruzione di carriera, da parte delle istituzioni scolastiche.
STEP 1
Innanzitutto, in primis, si suggerisce, di procedere alla predisposizione di un “fascicolo” magari “telematico”, contenente tutta la documentazione utile per individuare l’esatta situazione giuridica/economica del soggetto oggetto della ricostruzione di carriera.
I documenti utili da “recuperare” sono:
- Dichiarazione dei Servizi pre-ruolo;
- Istanza di riconoscimento dei servizi presentata dall’interessato;
- Autocertificazione del titolo di studio e dei servizi indicati nell’istanza di cui ai punti
precedenti;
- Decreto di Conferma in ruolo;
- Contratto a tempo indeterminato con regolare visto della Ragioneria Territoriale di Stato;
- Eventuali decreti di assenza senza retribuzioni;
- Attestazioni dei servizi;
- Titolo di Studio.
Per quanto concerne:
- il punto 1): la Dichiarazione dei Servizi rientra tra i documenti “obbligatori” che devono essere presentati dal personale della scuola.
La Dichiarazione dei Servizi riveste una notevole importanza in quanto evidenzia i titoli di studio conseguiti e “fotografa” l’intera attività lavorativa svolta dal personale, prima di essere assunto a tempo indeterminato nel comparto scuola.
La norma di riferimento è l’art. 145 del DPR 1092/1973, prevede che:
- deve essere presentata anche se non si hanno servizi da indicare. In tal caso sarà compilata la parte dei dati anagrafici e quella dei titoli di studio;
- deve essere presentata entro 30 giorni dall’immissione in ruolo;
- può essere integrata entro 2 anni dalla presentazione;
- i servizi e i periodi non dichiarati, non possono essere riscattati/computati/ricongiunti;
Nella Dichiarazione dei Servizi occorre indicare:
- tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze di Stato (compreso il servizio militare) – di Enti Pubblici – di Privati;
- lavoro autonomo – attività di libero professionista;
- eventuali periodi di assenze, aspettative e/o interruzioni dei periodi lavorativi.
Si precisa che a seguito della Nota MIUR prot. 17030 del 1/9/2017 le modalità di trasmissione della Dichiarazione dei Servizi è consentita anche attraverso il servizio di “Istanze on Line”.
- il punto 4): il “Decreto di Conferma in Ruolo” rappresenta l’incipit del procedimento amministrativo che porterà poi al relativo Decreto di Ricostruzione della Carriera.
In merito si segnala quanto segue:
- per il personale docente è un atto dovuto che deve essere puntualmente formalizzato, in quanto l’art. 490 comma 4 del D.Lvo n. 297 del 16/4/1994, lo richiede espressamente e tale norma detta anche un termine massimo di 90 giorni per emetterlo;
- per il personale Ata non sussiste analoga disposizione, ma la conferma resta comunque il “presupposto” fondamentale per emettere il relativo decreto di ricostruzione di carriera.
La normativa di riferimento è il CCNL del 19/04/2018 che all’ art. 30 punto 7 recita: “Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione”
Pertanto il decreto di conferma in ruolo, per il personale ATA, seppur non previsto, in modo esplicito dalla normativa vigente, rappresenta “un’opportunità” in seno alle istituzioni scolastiche.
Per la verifica di eventuale Dichiarazione dei Servizi e Istanze di Ricostruzione di Carriera, trasmesse a mezzo “Istanze On Line”, il percorso da seguire nel portale Sidi è il seguente: “portale SIDI – Fascicolo Personale Scuola – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Interrogazione Istanze Riconoscimento Carriera e Dichiarazione dei Servizi”.

STEP 2
Verificati i documenti presenti nel fascicolo ed eventualmente proceduto ad integrare con quelli mancanti, il successivo passaggio è la verifica della data di trasmissione della domanda di ricostruzione di carriera, tenuto conto dei termini di prescrizione, ampiamente trattati in quest’articolo: Prescrizione quinquennale e decennale della ricostruzione di carriera (psbconsulting.it).
STEP 3
Successivamente si passa alla verifica dei servizi indicati nella relativa istanza di riconoscimento dei servizi pre-ruolo e della dichiarazione dei servizi.
STEP 4
In attesa delle risposte da parte delle istituzioni scolastiche “contattate”, si consiglia l’inserimento dei relativi servizi nel portale SIDI, attraverso il seguente percorso:
“Portale SIDI – Fascicolo Personale Scuola – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Gestione dei Servizi Pregressi e Benefici”.
La suddetta area, è divisa in:
- Gestione servizi militari ed equiparati;
- Gestione servizi non di ruolo dei docenti;
- Gestione servizi non di ruolo Ata;
- Gestione servizi universitari;
- Gestione benefici.

L’ area da utilizzare per l’inserimento dei relativi servizi pe-ruolo è “Gestione dei Servizi non di ruolo dei docenti” e “Gestione servizi non di ruolo Ata”.

In questa fase, tra i diversi “campi” da compilare, è opportuno prestare attenzione ai seguenti due:
- Tipo di Servizio;
- Situazione Previdenziale.
In riferimento al “Tipo di Servizio”, tra i diversi codici prospettati, circa 34, quelli maggiormente utilizzati, sono i seguenti:
P01 – SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE STATALI;
P10 – SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE STATALI ITALIANE ALL’ESTERO;
P22 – SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE PAREGGIATE;
P25 – SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE PARIFICATE;
P26 – SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE;
P28 – SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE ALLE DIP. DI ENTI PRIVATI O PRIVATE.
Per quanto concerne, invece, le opzioni presenti nel menu a tendina della “Situazione Previdenziale” si evidenzia la seguente tabella esplicativa, indicata dall’INPS nella formazione su “Gestione del Conto Assicurativo Personale Comparto Scuola”:
NATURA DELLA NOMINA | RITENUTE PREVIDENZIALI | CODICI |
INCARICHI TRIENNALI (l.831/61) INCARICHI TEMPO INDETERMINATO (L. 282/69) INCARICHI ANNUALI (L.463/78) | RITENUTE CET RITENUTE O.P. ENPAS | RA01 |
PERSONALE ATA con assunzione per servizio non inferiore all’anno Assistenti di scuola materna (ruolo soppresso) equiparati a personale ATA | RITENUTE CET RITENUTE O.P. ENPAS dal 01/01/1967 (l. 1077/66) | RA01 |
SUPPLENZA ANNUALE e/o TEMPORANEA SUPPLENZA DI RELIGIONE | RITENUTE CONTO INPS fino al 31/12/1987 RITENUTE CONTO CET (senza O.P. ENPAS) dal 01/01/1988 | RB01 RA02 |
CASI SPECIALI: SUPPLENTI ANNUALI RICONFERMATI NELL’ANNO SCOLASTICO 87/88 • DOCENTI SCUOLA MATERNA IMMESSI IN RUOLO DAL 01/09/1981: nell’anno scolastico 80/81 hanno svolto il c.d. anno di tirocinio | RITENUTE CET RITENUTE O.P. ENPAS | RA01 |
INCARICATO ANNUALE DI RELIGIONE | RITENUTE CET RITENUTE O.P. PREVIDENZA | RA01 |
Si raccomanda la verifica tra i servizi inseriti e le attestazioni dei servizi ricevute delle istituzioni scolastiche.
In fase di inserimento dei servizi utili ai fini della ricostruzione di carriera, si evidenzia la seguente particolarità.
In merito alla valutazione del servizio pre-ruolo utile al personale docente, così come previsto dalla normativa, il servizio utile al riconoscimento di un a. sc. per interno, avviene laddove sia stato prestato per almeno “180 giorni”.
Tenuto conto di quanto appena affermato, attraverso il seguente esempio, si cerca di evidenziare una casistica, seppur limitata, ma comunque interessante e meritevole di attenzione da parte delle segreterie scolastiche, in fase di inserimento dei servizi utili.
Esempio:
Docente che ha effettuato i seguenti “due” servizi, “caricati” nel portale “SIDI”, così come indicato:
- 1° servizio = dal 14/09 al 02/03
Pertanto complessivamente, si avrà la seguente situazione:
dal 14/09 al 13/2 = mesi 5;
dal 14/2 al 2/3 = giorni 17.
- 2° servizio = dal 5/4 al 16/4 = giorni 12
Totale complessivo dei “due periodi”, corrisponde a: mesi 5 – giorni 29.
Pertanto, l’a. sc. non è riconosciuto valido perché inferiore alla durata minima prevista dalla normativa.
Se invece, il “conteggio” viene fatto secondo i giorni effettivi di servizio, dei “due” periodi di cui sopra, avremo la seguente situazione:
- 1° servizio = dal 14/09 al 02/03
dal 14/09 al 30/09 = gg. 17;
dal 01/10 al 31/10 = gg. 31;
dal 01/11 al 30/11 = gg. 30;
dal 01/12 al 31/12 = gg. 31;
dal 01/01 al 31/01 = gg. 31;
dal 01/02 al 28/02 = gg. 28;
dal 01/03 al 02/03 = gg. 2.
- 2° servizio = dal 5/4 al 16/4 = giorni 12
Totale complessivo dei “due periodi”, secondo l’inserimento di cui sopra, corrisponde a 182 giorni. Pertanto, l’a.s. è riconosciuto valido per intero perché superiore alla durata minima prevista dalla normativa.
In conclusione, la “logica” di calcolo del portale SIDI, tiene conto dei seguenti elementi:
- i mesi sono calcolati pari a 30 giorni di servizio indipendentemente dall’effettiva durata
(28 – 29 o 31 giorni), partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio;
- le frazioni di mese (meno di 30 giorni) vengono calcolate da calendario.
Tenuto conto del disposto normativo Il servizio pre-ruolo viene riconosciuto ad anni scolastici, è valutabile se prestato per almeno 180 gg.”, ad avviso dello scrivente, appare chiara la “ratio” della norma, ovvero di indicare come base di calcolo i giorni e non mesi – “se prestato per almeno 180 giorni” – e pertanto, laddove si presentasse la casistica di cui sopra, è auspicabile prestare molta attenzione.
STEP 5
Terminata la fase di verifica e di inserimento dei servizi si procede “all’apertura delle pratica” di Ricostruzione di Carriera attraverso i seguenti passaggi presenti nel portale SIDI:
- Fascicolo Personale Scuola;
- Gestione Giuridica;
- Gestione della Carriera;
- Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall’ a.s. 1997/1998;
- Gestione Pratiche di Ricostruzione di Carriera.

Dopo la ricerca del soggetto, oggetto del procedimento, per il tramite del CF oppure attraverso i dati anagrafici, si passa alla “spunta” sull’operazione giuridica interessata, che può essere, a seconda dei casi:
- immissioni nel ruolo docente o ata;
- passaggio di ruolo.
Successivamente si passa alla funzione “apri pratica”, e subito il sistema propone di indicare i dati relativi alla gestione del periodo di prova (a conferma di quanto precedentemente indicato ovvero che il decreto di conferma in ruolo, non solo nella forma ma anche nella sostanza rappresenta il punto di partenza).
Terminato l’inserimento dei dati relativi alla conferma in ruolo, all’utente vengono prospettate le seguenti sezioni:
- Gestione Effetti Periodo di Prova;
- Gestione Estremi (Nomina) Contratto a Tempo Indeterminato;
- Attiva Funzione di Valutazione Riconoscimento Servizi;
- Visualizza e Modifica Servizi Scolastici Riconosciuti;
- Gestione e Servizi da Supervalutare;
- Calcolo Progressione Carriera;
- Acquisire Dati del Decreto;
- Acquisire Dati del Ruolo Precedente.

La prima sezione “Gestione Effetti Periodo di Prova” è stata già compilata, così come precedentemente indicato.
La seconda sezione risulta già compilata con i relativi dati.
In merito, si consiglia comunque di analizzare, una per una, tutte le aree di cui sopra, interagendo, laddove necessario, con l’integrazione di dati.
Infine, come ultime operazioni, occorre procedere:
- prima all’inserimento dei dati relativi al decreto, ovvero: numero decreto – data di
emissione – tipo firmatario – dati anagrafici – capitolo di bilancio;
- poi al “Calcolo Progressione di Carriera”. In quest’area vengono indicati i seguenti dati
utili per il calcolo, divisi nelle seguenti sotto-sezioni:
- Dati della Pratica;
- Dati Generali per il Calcolo – Immissioni in Ruolo;
- Altri Dati per il Calcolo, dove troviamo le seguenti indicazioni: interruzioni di servizio, aspettative/congedi straordinari, servizio estero/montagna e cessazione;
- Dati mancanti e/o Incongruenti per il Calcolo.
STEP 6
L’ultima operazione, dopo il “calcolo”, è rappresentata dalla “stampa” del Decreto di Ricostruzione di Carriera, dall’ulteriore verifica dei dati inseriti e dalla trasmissione con i relativi allegati, alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato.
In merito, si ribadisce che, nel processo che porta alla definizione e all’applicazione in termini economici, di quanto stabilito dal decreto di ricostruzione di carriera, sicuramente un passaggio delicato è rappresentato dalla fase di controllo del provvedimento amministrativo a cura della locale Ragioneria Territoriale dello Stato, così come indicato nel seguente articolo:
Ricostruzione di carriera: controlli della Ragioneria di Stato (psbconsulting.it)
Il procedimento amministrativo avviato, si conclude con il visto di regolarità da parte della locale Ragioneria Territoriale di Stato.
Il visto di regolarità deve essere registrato sul portale SIDI, seguendo il secondo percorso: “portale SIDI – Fascicolo Personale Scuola – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Acquisire Estremi di Approvazione Organi di Controllo”.
Si segnala, che la suddetta operazione, è consentita laddove lo “Stato della Pratica” è in “Stampa”.
