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La valutazione ai fini della carriera del servizio pre-ruolo in qualità di docente di sostegno
In via generale, la normativa vigente in merito alla valutazione del servizio pre-ruolo utile ai fini della ricostruzione di carriera per il personale del comparto scuola, prevede specifiche e diverse condizioni, a seconda che si tratti di personale docente o di personale ATA.
Tra i servizi pre-ruolo riconosciuti utili ai fini della ricostruzione di carriera per il personale docente, riveste particolare importanza, il servizio svolto in qualità di docente di sostegno.
Per il personale docente, il presupposto affinché il servizio pre-ruolo venga riconosciuto utile ai fini della carriera è il possesso del prescritto titolo di studio, così come previsto dall’art. 485 del D.Lvo n. 297/1994: “I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.”
Per quanto concerne la corretta valutazione del servizio pre-ruolo svolto come docente di sostegno, occorre fare una distinzione tra “un prima e un dopo”, dove la linea di demarcazione, per così dire, è data da un intervento normativo del 1999.
Si segnala che per svolgere l’attività di insegnamento agli alunni diversamente abili, occorre, oltre al titolo di studio previsto dalla normativa, anche il titolo di specializzazione.
La deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 5/04/1990 prevedeva in modo inequivocabile ed imprescindibile il requisito del titolo di specializzazione per il riconoscimento ai fini della carriera del servizio pre-ruolo su posto di sostegno, nonostante quanto previsto dalla Legge n. 417 del 27/12/1989, che riconosce la possibilità di nomina sul suddetto posto, anche al personale docente privo di titolo di specializzazione.
Pertanto prima della L. 124/1999, i servizi prestati senza il titolo di specializzazione non erano ritenuti utili ai fini della ricostruzione di carriera, sia in termini giuridici che in termini economici.
A seguito della Legge 124/1999, l’orientamento di cui sopra è stato superato. Infatti l’art. 7 comma 2 prevede che: “Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, e’ valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.”
Pertanto, la norma appena citata, consente il riconoscimento del servizio prestato su posti di sostegno anche senza il possesso del relativo titolo di specializzazione; in altri termini il titolo di studio utile per l’insegnamento su “posti normali” supplisce il prescritto titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.
La Legge 124 del 3 maggio 1999, è entrata in vigore il 25/05/1999 e in linea generale, non ha effetto retroattivo ovvero gli effetti del riconoscimento decorrono dalla medesima data e di conseguenza gli effetti economici non possono essere anticipati al 1/05/1999, nonostante quanto stabilito dall’art. 50 della L. 312/1980:
“Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Pertanto il riconoscimento economico decorre a far data dal 1/6/1999.
La novità introdotta dalla L. 124/1999, fin da subito ha suscitato molto dubbi interpretativi in riferimento alla retroattività ovvero se l’irretroattività è da intendere unicamente per la decorrenza giuridica del riconoscimento oppure anche per l’oggetto del riconoscimento.
In altri termini, si pone la seguente questione: è corretto riconoscere, a partire dell’entrata in vigore della L. 124/1999 – 25 maggio 1999 – tutti i servizi prestati su sostegno senza titolo di specializzazione, anche quelli svolti anteriormente alla data del 25 maggio 1999, oppure, tenuto conto che il riconoscimento giuridico non è retroattivo, i servizi utili alla carriera non possono essere anteriori alla data del 25 maggio 1999.
Per essere ancora più chiari e pragmatici: dinanzi alla valutazione di due aa.ss. svolti su posto di sostegno senza il titolo di specializzazione, per esempio a.s. 1998/1999 e a.s. 1999/2000, le segreterie scolastiche dovranno riconoscere utile ai fini della carriera un anno – a.s. 1999/2000 (intervenuto dopo l’entrata in vigore della L. 124/1999) oppure entrambi?
Nel corso di questi anni per dipanare la “questione”, si sono succeduti molteplici interventi ministeriali, che però non hanno mai chiarito in modo inequivocabile la questione della retroattività, anzi in taluni casi hanno continuato ad alimentare i dubbi.
In merito, si citano, per esempio:
- – nota prot. 1909 del 5/08/2004 del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola – Uff. IV – che prevede:
“Nel parere in parola, il Consiglio di Stato osserva che la citata disposizione (art. 7 comma 2 della L. 124/1999) “ha natura innovativa e, come tale, non può che operare a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.”
- – Nota Miur prot. n. 14866 del 2/10/2009:
“……..pertanto non può essere considerato riconoscibile il servizio non di ruolo prestato dai docenti privo del predetto titolo di specializzazione anche negli anni scolastici antecedenti la data del 1 giugno 1999, data di entrata in vigore della predetta legge.”
- – nota Miur prot. n. 0094 del 16/10/2010, che di fatto richiama un parere del Consiglio di
Stato, secondo il quale non deve essere valutato ai fini della carriera il servizio prestato su posto di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione prima dell’a.s. 1999/2000:
“In relazione alle problematiche sorte in materia di riconoscimento del servizio preruolo prestato su posti di sostegno, questa Direzione Generale aveva fornito al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato –con nota del 2.10.2009, informativa allo scopo di consentire allo stesso di procedere a fornire alle Ragionerie Territoriali dello Stato le opportune disposizioni per consentire una uniforme applicazione della normativa di cui all’art. 7, comma 2, della legge 124/99.
In proposito si comunica che, il predetto Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha comunicato con nota del 19 agosto 2010 di aver provveduto con nota 127217 del 15.12.2009, a diramare la predetta informativa conformemente all’orientamento a suo tempo espresso da Consiglio di Stato, e, successivamente, su richiesta della scrivente, ha inviato con successiva nota del 20 ottobre 2010, copia della predetta informativa del 15.12.2009, inviata alle Ragionerie territoriali dello Stato.
Tanto premesso, allo scopo di consentire una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della normativa in parola, si trasmettono in copia le predette note del MEF con preghiera di procedere alla più ampia diffusione.”
Infine, per completezza d’informazione si riporta la parte finale della nota della Ragioneria dello Stato a cui fa riferimento la nota Miur prot. 0094 del 16/10/2010:
“Ciò premesso, si ritiene di poter condividere l’orientamento sopra riportato, ai sensi del quale il servizio pre-ruolo prestato anteriormente alla citata decorrenza dagli insegnanti su posti di sostegno, privi del menzionato titolo di studio, non può essere riconosciuto al momento della ricostruzione di carriera.”
Ad incrementare i dubbi sulla corretta valutazione del servizio pre-ruolo su posto di sostegno a decorrere dall’entrata in vigore della L. 124/1999 è anche, per così dire, il “comportamento” del SIDI, che laddove vengano inseriti i servizi su posti di sostegno, indicando il non possesso del titolo di specializzazione, indipendente dall’ a.s. in cui si è svolto il servizio, lo stesso viene riconosciuto utile ai fini della carriera, di fatto non allineandosi a quanto stabilito negli anni dal Dicastero di Viale Trastevere e dalla note della Ragioneria Territoriale di Stato.
In buona sostanza il portale Sidi, a partire dal 1/6/1999 valuta utile ai fini della ricostruzione di carriera tutti i servizi prestati su posti di sostegno senza il titolo di specializzazione, anche quelli svolti prima dell’a.s. 1999/2000.
Il percorso per l’inserimento dei servizi pre-ruolo nel portali SIDI, come riportato nell’immagine seguente è: Gestione Giuridica – Gestione Servizi Pregressi – Gestione Servizi Non di Ruolo Docenti

A conferma di come effettua la valutazione del servizio pre-ruolo come docente di sostegno il SIDI, di seguito si evidenzia, l’inserimento nel portale di diversi servizi pre-ruolo, di cui 2 anni scolastici – a.s. 1995/1996 e a.s. 1999/2000 – indicati come servizio di “sostegno” ma senza il possesso del titolo di specializzazione (cfr le prime due immagini).
Il risultato dell’inserimento dei due servizi indicati precedentemente è rappresentato nell’ultima immagine (che rappresenta parte del Decreto di Ricostruzione di Carriera elaborato dal SIDI), dove si evince il riconoscimento utile ai fini della carriera, di entrambi gli anni scolastici, ovvero quelli svolti, pre e post L. 124/1999.
Pertanto, le segreterie scolastiche, devono porre molta attenzione e verificare la “corretta” valutazione del servizio pre-ruolo di sostegno, tenuto conto delle indicazioni ministeriali indicate precedentemente, onde evitare rilievi da parte della Ragioneria Territoriale di Stato.


Fermo restando la corretta operatività delle scuola, che devono esclusivamente, come precedentemente indicato, basarsi su quanto stabilito dal Ministero, ad avviso dello scrivente, la norma, ha voluto esclusivamente individuare l’inizio della decorrenza giuridica per il riconoscimento del servizio su posto di sostegno senza il titolo di specializzazione, piuttosto che porre dei limiti sulla valutazione dell’oggetto del riconoscimento, tenuto anche conto che già dal 1990 il servizio, per effetto della L. 417/1989, poteva essere svolto senza il prescritto titolo di specializzazione.
A sostegno di tale tesi, si segnala una norma, che sebbene riguardi un’altra tematica – quella pensionistica -, per certi versi presenta degli elementi attinenti al caso in oggetto, ed è la Legge n. 388, che all’ all’art. 80 comma 3 prevede quanto segue:
“A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
In sostanza, a partire dal 2002 è prevista la decorrenza del beneficio ma l’oggetto della valutazione – nel caso specifico, il servizio svolto con una invalidità superiore al 74% – è riconosciuto anche per i servizi anteriori al 1 gennaio 2002.
Tesi, tra l’altro confermata anche dai successivi chiarimenti dell’Inpdap e dell’Inps.