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La normativa principale di riferimento è il D.Lvo 297/1994, che al comma 5 dell’art. 485 prevede che:
“Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.”
Esistono, tuttavia, situazioni “straordinarie” che derogano al principio di cui sopra.
Ad esempio il Servizio prestato in qualità di “contrattista” laddove non sia presente la condizione di “costanza di rapporto” con la scuola, non è valutabile
– Servizio prestato in qualità di assegnista o borsista – dottorato di ricerca
I servizi prestati in qualità di “assegnista o borsista”, in via generale, non sono riconosciuti utili ai fini della carriera, ma se svolti in “costanza di rapporto d’impiego” con la scuola, questi sono valutabili.
Medesima valutazione è prevista per quei periodi non di ruolo, durante i quali l’interessato abbia usufruito di congedo straordinario “per studi”, per i quali la normativa abbia previsto l’equiparazione al dottorato di ricerca, nella fattispecie si tratta di borse di studio disciplinate dalla L. 398 del 30/11/1989 che prevede le seguenti opzioni:
- 1) per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- 2) per i corsi di dottorato di ricerca;
- 3) per le attività di ricerca post-dottorato;
- 4) per i corsi di perfezionamento all’estero
Non sono utili ai fini della carriera i periodi di aspettativa senza retribuzioni per coprire incarichi di collaborazione ad attività di ricerca dietro corrispettivo di assegni, secondo quanto disposto dall’art. 51 comma 6 della Legge 447/1997.
Tutte queste situazioni e le relative complicazioni sono affrontate e chiarite nell’articolo che in chiusura presenta anche un esempio di riconoscimento di tali servizi fatta su SIDI.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
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Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno
La valutazione ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo presso le Università
Il procedimento della “ricostruzione di carriera” del personale Docente e ATA, come già affermato nei precedenti articoli, rappresenta un’operazione “delicata” per le segreterie scolastiche, tenuto conto che occorre prestare molta attenzione nella corretta valutazione dei servizi pre-ruolo indicati dal personale nella loro istanza di “ricostruzione di carriera”. Servizi utili alla “carriera economica” ovvero utili a concorrere all’anzianità giuridica/economica che a sua volta determina la fascia stipendiale di competenza dalla decorrenza economica del ruolo.
Pertanto è cura della scuola di titolarità valutare la “bontà” dei servizi e tra questi rientrano i servizi pre-ruolo svolti nei diversi profili presso le Università.
La normativa principale di riferimento è senza dubbio il D.Lvo 297/1994, che al comma 5 dell’art. 485 prevede che:
“Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.”
Tenuto conto della particolarità del servizio è opportuno, in via generale, precisare che in “situazione ordinaria” i servizi utili ai fini della carriera sono proprio quelli prescritti dal riferimento normativo di cui sopra, ma bisogna prestare attenzione alle situazioni “straordinarie” che derogano al principio di cui sopra.
In riferimento ai servizi prestati presso le Università in diverse qualifiche, si segnala quanto segue:
– Servizio prestato in qualità di “contrattista”
I servizi prestati in qualità di “contrattista” – titolare di contratto universitario – sono valutabili, come si dice, non per la loro “natura”, bensì in quanto l’interessato, all’atto dell’incarico di contrattista, si trovi in “costanza” di rapporto d’impiego con l’istituzione scolastica ovvero sia destinatario di un incarico non di ruolo utile ai fini della carriera e giuridicamente si trovi nella posizione di “aspettativa senza assegni”.
Pertanto laddove non sia presente la condizione di “costanza di rapporto” con la scuola, il servizio prestato all’Università da “contrattista” non sono valutabile
– Servizio prestato in qualità di assegnista o borsista – dottorato di ricerca
I servizi prestati in qualità di “assegnista o borsista”, in via generale, non sono riconosciuti utili ai fini della carriera.
Si precisa che, secondo quanto disciplinato dalla L. 476/1984, il dottorato di ricerca prestato quando si ricopre un incarico presso un’istituzione scolastica e contestualmente si è in congedo straordinario per svolgere il dottorato di ricerca, è utile ai fini della carriera.
Infatti la norma recita: “Il periodo di congedo straordinario – per dottorato di ricerca – è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”
Pertanto i periodi di servizio prestati presso le Università come “assegnista” di norma non sono utili ai fini della ricostruzione della carriera, ma se svolti in “costanza di rapporto d’impiego” con la scuola, questi sono valutabili.
In conclusione è utile ricordare che la valutazione non è in “se per se” all’incarico di “assegnista” o di “dottorato di ricerca”, bensì sul congedo straordinario concesso dalla scuola di appartenenza per poter svolgere gli incarichi di cui sopra.
Medesima valutazione è prevista per quei periodi non di ruolo, durante i quali l’interessato abbia usufruito di congedo straordinario “per studi”, per i quali la normativa abbia previsto l’equiparazione al dottorato di ricerca, nella fattispecie si tratta di borse di studio disciplinate dalla L. 398 del 30/11/1989 che prevede le seguenti opzioni:
- 1) per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- 2) per i corsi di dottorato di ricerca;
- 3) per le attività di ricerca post-dottorato;
- 4) per i corsi di perfezionamento all’estero
Infine si segnala quanto disciplinato dall’art. 453 comma 9 del D.Lvo 297/1994:
“Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o di enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all’art. 2 della Legge n. 476/1984”.
Per completezza di informazione si segnala quanto previsto dall’art. 2 della L. 476/1994:
“Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e’ collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.”
Non sono utili ai fini della carriera i periodi di aspettativa senza retribuzioni per coprire incarichi di collaborazione ad attività di ricerca dietro corrispettivo di assegni, secondo quanto disposto dall’art. 51 comma 6 della Legge 447/1997
Definito il quadro generale sulla valutazione dei diversi servizi prestati presso le Università nelle diverse qualifiche, appare utile, sintetizzare, attraverso il seguente schema, quei tipici servizi, di cui il personale della scuola, richiede la valutazione

Per quanto concerne l’operativa nella relativa sezione del portale SIDI, occorre premettere, in via generale, che tutti i servizi richiesti dal personale, per il tramite della domanda di ricostruzione della carriera, devono essere inseriti. Pertanto vanno inseriti anche quei servizi che non sono utili ai fini della carriera.
Il SIDI, di conseguenza, tenuto conto di quanto, e come inserito, valuterà tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente come valutabile.
Il percorso per l’inserimento, nel portale SIDI, dei servizi pre-ruolo svolti presso le Università, come riportato nell’immagine seguente è: Gestione Giuridica – Gestione Servizi Pregressi – Gestione Servizi Universitari

Il passaggio successivo, così come nell’ immagine di seguito, è caratterizzato dall’inserimento dei dati utili per la valutazione del servizio e di conseguenza la “codifica” del relativo servizio.

Di seguito le diverse opzioni di scelta previste nei campi: “Tipo di Servizio” – “Qualifica Universitaria” – “Autorità di Nomina”:

La valutazione del servizio universitario pre-ruolo utile ai fini della carriera, nel caso di situazione “ordinaria” è determinata dalla scelta delle diverse opzioni possibili nel campo “QUALIFICA UNIVERSITARIA”.
Tra le diverse scelte presenti, quelle che consentano, in modo positivo la valutazione del servizio svolto presso le Università, sono le seguenti:
- Assistente Straordinario
- Assistente Ordinario
- Associato
- Professore Incaricato
- Assistente Incaricato
- Docente Ordinario
- Ricercatore.
A conferma di quanto appena indicato, di seguito si segnala parte di un decreto di ricostruzione di carriera, dove si è simulato, nella fattispecie, per diversi anni scolastici, il servizio in tutte le qualifiche universitarie previste dal SIDI.
I servizi utili ai fini della carriera sono proprio quei servizi indicati precedentemente (Assistente Straordinario – Assistente Ordinario – Associato – Professore Incaricato – Assistente Incaricato – Docente Ordinario – Ricercatore.)
Estratto di Decreto di Ricostruzione di Carriera
Vista l’unita documentata istanza con la quale la predetta chiede il riconoscimento di:
– anni 4 di servizio d’insegnamento preruolo;
– servizio nelle università, valutabile ai sensi dell’art. 485, comma 5, del d.lvo 297/94, prestato nei seguenti periodi:
- dal 01/09/2000 al 31/08/2001 – ASSEGNISTA
- dal 01/09/2002 al 31/08/2003 – BORSISTA
- dal 01/09/2003 al 31/08/2004 – LETTORE
- dal 01/09/2004 al 31/08/2005 – DOTTORATO DI RICERCA
- dal 01/09/2007 al 31/08/2008 – PERSONALE DOCENTE (L 384/1994)
- dal 01/09/2010 al 31/08/2011 – ASSISTENTE VOLONTARIO
- dal 01/09/2011 al 31/08/2012 – CONTRATTISTA
- dal 01/09/2012 al 31/08/2013 – ASSISTENTE DI ITALIANO
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017 – TECNICO LAUREATO
Ancora
- dal 01/09/2001 al 31/08/2002 – ASSISTENTE STRAORDINARIO
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006 – ASSISTENTE ORDINARIO
- dal 01/09/2006 al 31/08/2007 – ASSOCIATO
- dal 01/09/2008 al 31/08/2009 – PROFESSORE INCARICATO
- dal 01/09/2009 al 31/08/2010 – ASSISTENTE INCARICATO
- dal 01/09/2013 al 31/08/2014 – DOCENTE ORDINARIO
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015 – RICERCATORE
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016 – RICERCATORE
Considerato che i seguenti servizi sono valutati ai sensi dell’art. 485 e seguenti del D.Lvo 297/94:
– anni 7 mesi 8 giorni 0 di servizio nelle università, valutabile ai sensi dell’art. 485, comma 5, del d.lvo 297/94, prestato nei seguenti periodi:
- dal 01/09/2001 al 31/08/2002 – ASSISTENTE STRAODINARIO
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006 – ASSISTENTE ORDINARIO
- dal 01/09/2006 al 31/08/2007 – ASSOCIATO
- dal 01/09/2008 al 31/08/2009 – PROFESSORE INCARICATO
- dal 01/09/2009 al 31/08/2010 – ASSISTENTE INCARICATO
- dal 01/09/2013 al 31/08/2014 – DOCENTE ORDINARIO
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015 – RICERCATORE
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016 – RICERCATORE