Pubblicato il da Pasquale Fraterno
Il Dott. Pasquale Fraterno, nostro esperto di Ricostruzione di carriera del personale, oggi ci parla di un argomento ricorrente spesso quando si deve effettuare la ricostruzione di carriera di unità di personale che hanno svolto servizio all’estero e cioè: “La valutazione del servizio pre-ruolo e di ruolo all’estero ai fini della carriera giuridica-economica”
Nella valutazione dei servizi pre-ruolo utili ai fini della carriera giuridica ed economica del personale docente la fonte primaria è sempre il D.Lvo 297/1994, che all’articolo 485 prevede quanto viene riconosciuto.
Ci sono poi da valutare, sempre ai fini della ricostruzione di carriera, situazioni definite “straordinarie” come i servizi pre-ruolo svolti all’estero.
Tenuto conto del combinato disposto del T.U. n. 740/1940 e della L. 327/1975 e successive modifiche, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera del servizio pre-ruolo svolto all’estero, purché il servizio sia stato reso per effetto di “specifico incarico conferito dal Ministero degli Esteri.”
La Circolare n. 41/1992 specifica inoltre che:
“Restano, pertanto, esclusi dalla riconoscibilità i servizi prestati alle dipendenze di enti o istituzioni all’estero, anche se destinatari di contributi da parte del Ministero degli Esteri, resi su incarichi conferiti da organi estranei al predetto Ministero”.
Anche il servizio prestato all’estero come servizio di “assistentato” non è riconoscibile utile ai fini della carriera scolastica, salvo nel caso in cui, l’incarico sia conseguente a nomina da parte del Ministero degli Esteri.
Il servizio in qualità di “lettore” è utile ai fini della carriera, purché sia prestato a seguito di incarico conferito dal Ministero degli Esteri e prestato con relativo versamento di contributi previdenziali. Come sempre nei suoi articoli il Dott. Fraterno inserisce anche la procedura da seguire al SIDI per effettuare tali tipologie di riconoscimento del servizio. La trattazione chiude con un altro argomento utile e spiegato con grande chiarezza e cioè la supervalutazione del servizio prestato all’estero da personale docente e ATA.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini
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Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno
La valutazione del servizio pre-ruolo e di ruolo all’estero ai fini della carriera giuridica-economica
- Servizio pre-ruolo all’estero
Nella valutazione dei servizi pre-ruolo utili ai fini della carriera giuridica ed economica del personale docente, come nei precedenti articoli affermati, la fonte primaria è sicuramente il D.Lvo 297/1994, che all’articolo 485 prevede quanto segue:
“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate.
Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e degli educandati femminili statali, o parificate delle scuole popolari sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Alle puntuali indicazioni fornite dall’articolo del T.U. appena citato, ci sono poi da valutare, sempre ai fini della ricostruzione di carriera, altre situazioni che potremmo definire “straordinarie”. Rientrano tra queste, i servizi pre-ruolo svolti all’estero.
La normativa di riferimento che disciplina la casistica relativa al servizio prestato all’estero in qualità di docente è la L. 327/1975 e successive modifiche, che prevede quanto segue:
– all’art. 14 per il personale docente e all’art. 36 per il personale non docente:
“Il servizio prestato all'estero in qualità non di ruolo dal personale contemplato dal presente…., è riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Pertanto tenuto conto del combinato disposto del T.U. n. 740/1940 e della L. 327/1975 e successive modifiche, è previsto il riconoscimento ai fini della carriera del servizio pre-ruolo svolto all’estero, purché il servizio sia stato reso per effetto di “specifico incarico conferito dal Ministero degli Esteri.”
Per completezza si segnala anche quanto previsto dalla Circolare n. 41/1992:
“Restano, pertanto, esclusi dalla riconoscibilità i servizi prestati alle dipendenze di enti o istituzioni all’estero, anche se destinatari di contributi da parte del Ministero degli Esteri, resi su incarichi conferiti da organi estranei al predetto Ministero”.
Definito il principio cardine sulla “bontà” del servizio estero utile ai fini della carriera giuridica ed economica del personale del comparto scuola, appare interessante, focalizzare l’attenzione, su due tipologie di servizio pre-ruolo svolti all’estero come:
“lettore” o “assistente” di italiano presso istituti stranieri di istruzione secondaria.
Per quanto concerne il servizio reso in qualità di assistente, questo servizio non è utile ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, secondo quanto indicato da una circolare del Dicastero di Viale Trastevere, del 1988, non è valutabile ai fini della carriera l’anno trascorso all’estero in qualità di assistente di lingua italiana presso una scuola straniera, in quanto tale attività non rientra in un “ordinario” rapporto di lavoro né con l’Amministrazione scolastica italiana né tantomeno con l’Amministrazione scolastica straniera.
In definitiva, il servizio prestato all’estero come servizio di “assistentato” non è riconoscibile utile ai fini della carriera scolastica, salvo nel caso in cui, l’incarico sia conseguente a nomina da parte del Ministero degli Esteri.
Per quanto riguarda il servizio in qualità di “lettore”, non trovano applicazioni le riserve appena enunciate per servizio di “assistentato”, pertanto il servizio è utile ai fini della carriera, purché sia prestato a seguito di incarico conferito dal Ministero degli Esteri e prestato con relativo versamento di contributi previdenziali.
Nel caso invece di servizio svolto presso le Università straniere, purtroppo non ci sono disposizioni precise che consentano la valutazione del suddetto servizio prestato prima della nomina. Pertanto, ad avviso dello scrivente, si può procedere ad estendere quanto previsto per i servizi prestati come assistenti nelle Università italiane agli assistenti delle Università straniere, facendo ricorso all’analogia con quanto previsto per il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero ovvero il servizio pre-ruolo presso le Università straniere, per essere considerato utile ai fini della carriera giuridica ed economica, deve essere prestato con nomina del Ministero degli Esteri.
Qualora, invece, il servizio pre-ruolo venga prestato esclusivamente a seguito di nomina delle Università straniere, si ritiene che non vi siano i presupposti per procedere alla valutazione ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera.
Per quanto concerne l’operatività nella relativa sezione del portale SIDI, il percorso per l’inserimento dei servizi pre-ruolo svolti all’estero, come riportato nell’immagine seguente è: Gestione Giuridica – Gestione Servizi Pregressi – Gestione Servizi non di ruolo di Docente – non di ruolo ATA

Il passaggio successivo, così come nell’ immagine di seguito riportata, è caratterizzato dall’inserimento dei dati utili per la valutazione del servizio e di conseguenza “codifica” del relativo servizio.

In fase di inserimento del servizio pre-ruolo all’estero, occorre prestate attenzione al:
– “TIPO DI SERVIZIO”;
– “PROVINCIA SCUOLA” dove occorre inserire “ESTERO”.
I codici da utilizzare, tenuto conto della tipologia di servizio, sono i seguenti:
Codice | Descrizione |
P010 | Servizio prestato in scuole statali italiane all’estero con nomina Ministero Esteri |
P011 | Servizio prestato in scuole legalmente riconosciute all’estero su cattedre statali |
P012 | Servizio prestato in scuole scuole legalmente riconosciute all’estero su cattedre non statali |
P013 | Servizio prestato in classi o corsi organizzati del Ministero Esteri |
P014 | Servizio prestato presso scuole italiane all’estero dipendenti da enti, associazioni o private non legalmente riconosciute |
P015 | Servizio reso con nomina COASCIT |
P036 | Servizio prestato presso scuole europee all’estero con nomina Ministero Esteri |
I servizi pre-ruolo utili ai fini della carriera sono quelli “codificati” con il codice “P010”.
A conferma di quanto appena affermato, di seguito si condivide parte di un decreto di ricostruzione di carriera, dove si sono simulati, per diversi anni scolastici, le diverse tipologie di servizio pre-ruolo all’estero.
Il codice “P010” è stato utilizzato per l’a.s. 2005/2006, i restanti aa.ss. con gli altri codici.
Estratto di Decreto di Ricostruzione di Carriera

- Servizio di ruolo all’estero
In riferimento alla valutazione del servizio estero, occorre non confondere il servizio pre-ruolo svolto all’estero, utile ai fini della ricostruzione di carriera, con il servizio di ruolo prestato nelle scuole italiane all’estero.
Rappresentano due casi a sé, seppur simili per certi versi.
Per il personale di ruolo (quindi trattasi si personale che giuridicamente è già assunto a tempo indeterminato), tra le opzioni di servizi “speciali” per i quali la normativa prevede una “supervalutazione”, rientra il servizio prestato all’estero.
Ad avviso dello scrivente, tra le diverse casistiche oggetto di “supervalutazione”, questa rappresenta la più ricorrente e pertanto meritevole di attenzione.
Prima di entrare nel dettaglio, è opportuno segnalare che, il campo di applicazione della norma che prevede la “supervalutazione”, per diversi anni, ha destato qualche interpretazione non sempre uniforme in merito alla questione se la “supervalutazione” del servizio di ruolo per il servizio reso all’estero, fosse anche per il personale ATA e non solo per il personale Docente.
Per dirimere la questione, il Ministero dell’Istruzione con la circolare prot. n. 57 del 9/2/1989 ha precisato che la disposizione sulla “supervalutazione” per servizio estero non deve intendersi solo per il personale Docente ma anche per il personale ATA.
Chiarita la questione sui soggetti destinatari del principio di “supervalutazione”, affinché un servizio estero possa essere oggetto di “supervalutazione”, dal punto di visto oggettivo, deve avere i seguenti elementi:
- – il personale in servizio all’estero deve essere di “ruolo”;
- – l’assegnazione all’estero deve essere la conseguenza di un “collocamento fuori ruolo” a seguito di avviso di reclutamento di concerto tra il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Istruzione;
- – le istituzioni di destinazione non sono solo le scuole italiane all’estero bensì anche le scuole europee, le istituzioni scolastiche e universitarie estere, le istituzioni culturali italiane all’estero per l’insegnamento nei corsi di lingua italiana, le strutture istituite dal Ministero deli Esteri dove si attuano o vengono applicate iniziative di assistenza scolastica.
La “supervalutazione” in termine “numerici”, viene definita dall’art 673 del D.Lvo n. 297/1994, che prevede quanto segue:
“Il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo. 2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d’un terzo per gli anni successivi”
Con il CCNL del 4/8/1995 – che ha introdotto la struttura stipendiale del personale del comparto scuola “a fasce stipendiali” legate all’anzianità – e la successiva C.M. n. 595 del 29/09/1996, è stato chiarito che la supervalutazione rappresenta una maggiorazione di anzianità utile alla maturazione della successiva fascia stipendiale, senza riassorbimento per il resto della carriera. Infatti la citata C.M. prevede che:
“Il citato art. 81 del CCNL ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta una accelerazione della progressione economica. E’ da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione -ove non siano stati in precedenza già riconosciuti- debbano essere riconosciuti mediante l’attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione”.
Nel corso degli anni, per uniformare il comportamento delle istituzioni scolastiche, circa la corretta valutazione del servizio di ruolo all’estero, soprattutto per le difficoltà rappresentante dal portale SIDI che non aveva recepito in modo “corretto” la supervalutazione dei servizi di ruolo all’estero, il Dicastero di viale Trastevere è intervenuto con diverse circolare, tra queste:
- la circolare prot. 9023 del 7/11/2011:“Supervalutazione servizio prestato all’estero ai fini
della progressione della carriera – chiarimenti” – che chiarisce quanto segue:
“L’Ufficio Legislativo ha puntualmente analizzato la normativa riguardante ilservizio in questione, nonchéi vari pareri e sentenze degli organi giurisdizionali, ultima delle quali lan. 14629/2010 della Corte di Cassazione, con la quale stato sentenziato che “l’attribuzioneanticipata degli aumenti periodici determina un’anzianitàche viene stabilizzata ai fini dellaprogressione di carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione””.
- la circolare prot. 5644 del 8/11/2011: “Nuove funzioni per la produzione del decreto di
definizione della progressionedi carriera del personale docente (compresi gli insegnanti di religione), educativo edATA già destinatario di ricostruzione” – che stabilisce quanto segue:
“Si comunica che dal giorno 8 novembre sono disponibili, nell’area SIDI “Gestione Giuridica”,le nuove funzioni, condivise con la Direzione del Personale Scolastico, per la produzione deldecreto di definizione della progressione di carriera del personale docente (compresi gliinsegnanti di religione), educativo ed ATA già destinatario di ricostruzione, per la trattazionedelle seguenti situazioni:· decreti per variazioni di stato giuridico (assenze e aspettative che interrompono lacarriera; collocamento fuori ruolo con destinazione all’estero; riammissione inservizio; servizio in zone di confine) intervenute in date a partire dal 1.9.1997; lanuova procedura sarà limitata dall’ultima data utile di variazione stipendiale previstadalla normativa vigente (1° luglio 2010);· pratiche di sviluppo della progressione di carriera successive ad un precedenteprovvedimento, manuale o gestito da SIDI; anche in questo caso, la data di primoinquadramento sarà compresa tra il 1.9.1997 e l’ultima prevista dalla normativavigente.”
Per quanto concerne l’operatività nella relativa sezione del portale SIDI, il percorso per l’inserimento, dei servizi di ruolo svolti all’estero, come riportato nell’immagine seguente è: Gestione Giuridica – Riconoscimento Servizi Personale Immesso dall’a.s. 1997/1998 – Gestione Pratiche di Ricostruzione di Carriera – Gestione Servizi da Supervalutazione per (esempio) Docenti

Nel dettaglio “Gestione Servizi da Supervalutazione per Docenti” nel menu a tendina del “Tipo di Servizio”, le opzioni disponibili sono i seguenti:
- Servizio di ruolo prestato in zone di confini
- Servizio di ruolo prestato in zone di montagna
- Servizio di ruolo prestato all’estero
