Articolo a cura della Dott.ssa Annamaria Stammitti
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/blog/
Parlare dell’INAIL come Ente che si occupa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali implica un ragionamento generale, per poi esaminare, in particolare, l’applicazione della normativa all’ambito scolastico, in riferimento al personale ed agli studenti.
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è l’assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione (art. 38, comma 2) e disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. mm. ii., così come integrato dal D.lgs. n.38/2000. L’assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi.
L’Inail tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali.
Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o – se occorre – in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.
“Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti:
- oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall’art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965)
- soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell’art. 4 dello stesso testo unico.
Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a Rx, gli apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa e anche i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.
Sono inoltre tutelati gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Le tipologie di attività rischiose sono suddivise in due grandi gruppi:
- le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti.
L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse.
Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
- le attività elencate dall’art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc.
L’Assicurazione obbligatoria è gestita dall’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che in virtù del disposto della Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha acquisito anche le funzioni già svolte dall’IPSEMA, Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, in materia di assicurazione degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima e dall’ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, in materia di ricerca, sperimentazione e controllo nella prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.
Inoltre, l’INAIL, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 6 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede l’abrogazione degli istituti relativi all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, gestisce l’intera materia degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
L’INAIL gestisce, altresì, l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
Ai sensi dell’art. 2 del T.U. 1124/65, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per:
causa violenta, in occasione di lavoro da cui sia derivata una lesione che abbia determinato:
- la morte
- una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
- una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
La causa violenta è esterna alla persona del lavoratore (quindi legata all’ambiente di lavoro), agisce rapidamente a danno del lavoratore provocandogli la lesione, agisce in modo efficiente (cioè idoneo) a provocare la lesione riscontrata.
Un infortunio può dirsi avvenuto in occasione di lavoro quando è stato il lavoro a determinare il rischio di cui l’infortunio è conseguenza.
Il lavoratore è, quindi, tutelato, sia quando si espone ai rischi propri della sua attività lavorativa, sia quando, per ragioni comunque riconducibili al proprio lavoro, si espone a rischi generici non direttamente connessi alle sue mansioni.
Dal 2000 è tutelato anche l’infortunio avvenuto, in orari compatibili con l’inizio e la fine dell’orario di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno:
- dal domicilio del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa
- dal luogo di lavoro a quello in cui viene consumato il pasto e viceversa
L’evento è tutelato anche se è avvenuto utilizzando un mezzo di trasporto privato purché il suo utilizzo sia stato necessario.
I criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni INAIL sono i seguenti:
- automaticità delle prestazioni anche in caso di mancato pagamento del premio da parte del datore di lavoro;
- irrinunciabilità, incedibilità, impignorabilità, insequestrabilità del credito (tranne che per le spese giudiziarie inerenti la legislazione infortunistica);
- nullità di ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura.
Le prestazioni non competono in caso di simulazione di infortunio o di doloso aggravamento delle conseguenze.
È obbligatorio per il lavoratore dare subito notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi incidente, anche lieve, occorsogli: se non lo fa perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti (art. 52 T.U. 1124/65).
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, al verificarsi di un infortunio, indipendentemente da ogni sua valutazione (art. 53 T.U. 1124/65).
La denuncia deve essere presentata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico solamente se la prognosi contenuta supera il terzo giorno successivo all’infortunio; se la prognosi contenuta nel certificato medico non supera il terzo giorno successivo all’infortunio, non deve essere presentata la denuncia all’ INAIL perché la prognosi non supera il periodo minimo indennizzabile (c.d. franchigia).
Quando l’infortunio ha prodotto la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata con telegramma entro 24 ore; una copia della denuncia di infortunio deve essere inviata anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio (art. 54 T.U. 1124/65); se il datore di lavoro non provvede alla denuncia, il lavoratore può provvedere direttamente; la violazione degli obblighi da parte del datore di lavoro comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Le più recenti disposizioni in materia di comunicazioni fra utenti e pubblica amministrazione prevedono la obbligatorietà delle comunicazioni telematiche all’INAIL.
In caso di mancata o tardiva denuncia, l’ultimo capoverso dell’art. 53 T.U. 1124/65 prevede una sanzione amministrativa, che, ad oggi, può variare da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00.
Per i dipendenti dello Stato l’assicurazione presso l’I.N.A.I.L. può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal citato decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il Tesoro di concerto con i Ministri per il Lavoro e la Previdenza sociale e per la Sanità.
Per quanto riguarda il personale scolastico, compresi gli studenti, e anche persone estranee all’ambiente scolastico che, a vario titolo, entrano negli edifici scolastici, sono assicurati:
“gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”.
Possono rientrare nell’assicurazione INAIL gli infortuni in itinere occorsi:
– al personale ATA
– agli insegnanti, se considerati soggetti assicurati secondo quanto previsto dall’art. 28 T.U.
Gli alunni non sono mai assicurati per gli infortuni in itinere (tranne che nelle attività PCTO nel percorso tra scuola e sede dell’attività, come dettagliato di seguito nell’apposito spazio dedicato alle citate attività).
È necessario precisare che non tutti i docenti sono assicurati presso l’INAIL. La circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 fornisce indicazioni sull’assicurabilità dei docenti; infatti gli insegnanti non sono genericamente tutelati dall’assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l’ente attribuisce un fattore di rischio, fra cui:
- quelli che per la loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- quelli che, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.
- quelli che svolgono esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purché rientranti nella programmazione del PTOF), attività di educazione fisica e motoria ed attività di sostegno.
Tutti i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall’assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere.
È chiaro perciò come la maggior parte degli insegnanti resti esclusa.
La circolare sostiene anche che risulta assicurato chi è impegnato in esercitazioni pratiche, specificando che vanno considerate tali anche le attività ludico-motorie praticate nella scuola elementare e materna.
Numerosi casi di infortunio di docenti delle scuole primarie e dell’infanzia si sono risolti, per il passato, con la comunicazione, da parte dell’INAIL, della non assicurabilità dell’insegnante, in quanto non rientrante tra le categorie coperte dall’assicurazione e relativa chiusura della pratica.
L’INAIL, in merito alla succitata circolare, evidenzia che nella scuola dell’infanzia l’attività ludico-motoria non avviene in momenti predefiniti e non è svolta da personale specializzato, ma è insita in ogni momento della giornata scolastica ed è regolarmente svolta dagli insegnanti di sezione. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia sono perciò assicurati, in quanto svolgono in modo abituale e sistematico e non occasionale attività ludico-motoria e tale attività è svolta nelle scuole elementari e materne. Risulta, quindi, che i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono assicurati all’INAIL.
Invece, tenuto conto che gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le attività indicate al punto 28 dell’art. 1 del T.U. 1124/65, l’attività ludica svolta dai bambini delle scuole materne, a differenza di quanto previsto per gli insegnanti, non è stata finora considerata assimilabile alle esercitazioni pratiche; pertanto gli alunni delle scuole materne non rientrano in nessun modo nell’ambito di applicazione del testo unico.
Per effetto della legge 104/92, gli insegnanti di sostegno e gli alunni con disabilità sono esentati dal pagamento dell’assicurazione «professionale» e l’assicurazione stessa spetta loro di diritto. L’INAIL stabilisce che le attività di sostegno si configurano come teorico-pratiche, «di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata».
Infatti «l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge 104/92, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno».
Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione 17334/2005, secondo cui l’assicurazione deve essere estesa non a tutti gli insegnanti, giacché non possono essere compresi coloro che impartiscono agli studenti nozioni esclusivamente teoriche, ma solo a quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, ad un rischio, non generico, ma specifico, di infortunio sul lavoro.
É necessario evidenziare che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all’articolo 7, commi 27-32, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13519, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.
Per tutti gli insegnanti è operante quindi, in via generalizzata, l’obbligo assicurativo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e gli stessi sono pertanto sempre tutelati, in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.
In fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell’INAIL continuano ad inviare specifici questionari, per verificare se l’insegnante è persona tutelata dall’INAIL, in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici, oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori.
Per quanto riguarda gli alunni, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono:
- esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Resta, in particolare, escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto.
Nel caso degli studenti delle Scuole e delle Università Statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della gestione per conto dello Stato di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell’art.42 del T.U.
La “Gestione per conto” dello Stato prevede che le Amministrazioni dello Stato:
- non corrispondono alcun premio assicurativo all’INAIL;
- rimborsano le prestazioni erogate (economiche e sanitarie) e concorrono in modo forfettario alle spese di gestione sostenute dall’INAIL per la gestione degli infortuni trattati.
L’INAIL gestisce il «caso» dal punto di vista amministrativo e medico-legale effettuando gli accertamenti istruttori di rito; a differenza dalla gestione ordinaria, se l’infortunio è regolare, quindi indennizzabile, l’INAIL non eroga le prestazioni previste dalla legge per i giorni di assenza dal lavoro (che sono a carico dell’amministrazione di appartenenza e che non sono mai previste per gli alunni per i quali non vi è mancato guadagno in caso di assenza da scuola); in caso di invalidità permanente eroga, anche a favore degli alunni, le relative prestazioni previste dalla legge che verranno rimborsate dall’amministrazione di appartenenza.
Argomento a parte costituiscono gli adempimenti assicurativi per le attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro).
Per poter argomentare in maniera esaustiva sulla copertura assicurativa dell’INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi PCTO, è necessario analizzare in maniera approfondita gli adempimenti, le linee guida, l’organizzazione e la gestione di queste particolari attività.
Fermo restando il ruolo di organizzare le attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità oramai consolidate, è necessario che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che, nelle strutture ospitanti, gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Le Linee guida traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), che all’articolo 1, comma 785, ne dispongono l’adozione con decreto del Ministro dell’Istruzione.
La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, i medesimi sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.
Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore.
Si conferma che i percorsi PCTO sono intesi come metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti “.
Restano confermate anche le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.), la funzione tutoriale, i principi in tema di valutazione e certificazione.
È confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all’estero.
Restano in vigore la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici.
La copertura assicurativa degli studenti in PCTO si distingue in copertura antinfortunistica e copertura contro la Responsabilità Civile. Per la copertura antinfortunistica, si fa riferimento alla circolare dell’INAIL n. 44 del 21 novembre 2016, che ha fornito chiarimenti sul meccanismo assicurativo.
Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di PCTO ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività, che è ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro di cui al citato articolo 4, n. 5 del T. U.
La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, come già enunciato sopra.
Con riferimento alla indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di PCTO, occorre distinguere tra eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto di PCTO.
Per quanto riguarda i primi, è stato già diffusamente spiegato che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi occorrono in occasione di specifiche attività previste dall’art. n. 4, n. 5 del D.P.R. 1124/1965.
Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell’ambito del progetto di PCTO, mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l’attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest’ultima.
Alla luce di quanto scritto sopra, ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili. Per “ambiente di lavoro” si intende non solo lo stabilimento aziendale, bensì anche un eventuale cantiere all’aperto o un luogo pubblico, purché in essi si svolga un progetto di PCTO e l’attività ivi svolta presenti le caratteristiche oggettive elencate dall’art.1, n. 28 del D.P.R. 1124/65.
Sono, inoltre, da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente, quale prolungamento dell’esercitazione pratica, scientifica o di lavoro, riconducibile all’attività protetta svolta durante l’esperienza di PCTO, così come previsto nell’ambito del progetto educativo.
Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa.
Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati – ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del D.LGS. 81/2008 e successive modificazioni – ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell’art. 37 del citato decreto.
In particolare, per gli studenti in regime di PCTO, tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.
L’INAIL eroga agli studenti impegnati nei percorsi di PCTO le prestazioni previste dalla legge di cui di seguito si indicano le principali:
- prestazioni economiche: indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni integrità psicofisica pari o superiori al 6% e rendita per menomazioni di grado superiore al 16%; assegno per l’assistenza personale continuativa; integrazione della rendita; rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici;
- prestazioni sanitarie: prime cure ambulatoriali e accertamenti medico-legali;
- prestazioni protesiche con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- prestazioni riabilitative.
Gli studenti non hanno diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta, a meno che non siano studenti lavoratori.
La rendita si calcola su retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale.
Per la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti in PCTO, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una polizza assicurativa a suo carico. In tutti i casi i costi di assicurazione ricadono sulle scuole e non sulla struttura ospitante.
In caso di infortunio dello studente, l’obbligo di effettuare la denuncia di infortunio ricade sul Dirigente Scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.
Lo studente e il soggetto ospitante devono tempestivamente notificare al Dirigente Scolastico l’evento occorso, affinché questi provveda ad effettuare la denuncia all’INAIL nei termini di legge (art. 53 T.U.).
Non è dovuto l’invio della comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale.
Nella Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4746 del 14 febbraio 2007, a p. 10 si afferma che “si ritiene di escludere l’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”.
Non è dovuto l’invio della comunicazione all’INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio in PCTO.
L’invio della comunicazione all’INAIL non è dovuto, come si può intuire dalla descrizione delle modalità di attuazione – nella forma speciale di “gestione per conto dello Stato” – contenuta nella Nota INAIL del 10.02.2016.
Non è dovuta la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione. Per i percorsi di alternanza non è prevista un’indennità per lo studente, data la natura prioritariamente educativa e curricolare dell’esperienza.
Il finanziamento assegnato a ciascuna scuola, previsto dalla L. 107/2015, calcolato sulla base di una quota prevista per ciascuno studente, può essere utilizzato a copertura di eventuali spese (assicurazione in itinere, trasporto, vitto).
Possiamo concludere, dopo la lettura di questo piccolo “vademecum” sulla normativa, sulle regole, sugli adempimenti che riguardano le scuole, per quanto inerente all’assicurazione obbligatoria INAIL, affermando che è necessario conoscere ed approfondire la tematica, e che questa è rilevante anche al fine della stipula, da parte delle istituzioni scolastiche, di un contratto di assicurazione “integrativa”, che sarà oggetto di una trattazione successiva a breve.