PUBBLICATO IL NOVEMBRE 28, 2022 DA SCUOLA PSBC
Il collaudo è lo strumento attraverso il quale la stazione appaltante accerta che i lavori o gli acquisti siano stati effettuati in conformità ai patti contrattuali e a regola d’arte.
Il collaudo è necessario alla liquidazione e al pagamento delle fatture relative a lavori ed all’acquisto di attrezzature e servizi per la scuola. Il vigente regolamento di contabilità, D.I. 129/2018 non fa menzione, nell’articolato, al collaudo a differenza del precedente Decreto 44/2001che lo trattava esaustivamente all’art. 36 e pertanto si deve fare riferimento all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 come ricordato dal Miur con la C.M. n. 74 del 5/01/2019.
Come stabilito dall’art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016: “I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”. Anche il certificato di regolare esecuzione è regolato e previsto dallo stesso comma ed è applicabile, soltanto in alcuni casi, come atto sostitutivo del collaudo. Nei casi in cui è consentito il certificato di regolare esecuzione non si applica quanto disposto dall’art. 102, comma 7, lettera d del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce la totale incompatibilità tra la nomina di collaudatore e l’incarico di direzione lavori in quanto tale certificato, per i lavori, è redatto e sottoscritto proprio dal direttore dei lavori.
Il secondo correttivo del D. Lgs. 50/2016 ha introdotto nel codice il nuovo ambito entro il quale è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione prevedendo quanto segue:
- Per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione (rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento).
Le finalità del certificato di regolare esecuzione sono:
- Verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
- Rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
- Congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;
- Conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa;
- Esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni.
- Verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.
Per quanto riguarda i tempi di emissione, l’articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
Il collaudo è un adempimento obbligatorio: deve essere comunque effettuato in quanto “il saldo del pagamento per lavori e forniture può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o atto sostitutivo. Alla stessa data il dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate”.
Il verbale di collaudo e/o il certificato di regolarità della fornitura sono parti talmente essenziali della documentazione che, o l’uno o l’altro, devono essere allegati al mandato di pagamento unitamente alla fattura, all’ordine, ed a tutta la documentazione relativa all’acquisto.
Si deve ricordare in ogni caso che:
- Il fine del collaudo consiste nell’attestare che le caratteristiche e la qualità del bene o del servizio fornito corrispondano con quelle ordinate, siano esenti da difetti o vizi che possano pregiudicarne l’utilizzo.
- Il collaudo ha anche lo scopo di accertare e certificare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche contrattuali e che, nella loro esecuzione, sono stati impiegati materiali idonei, siano state seguite le modalità specificatamente pattuite e tutte le normative in ordine alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, alle tutele previdenziali e assistenziali degli operatori impiegati dal fornitore, ecc.
- Delle verifiche effettuate o dei test eseguiti per controllare la funzionalità del bene o per l’accertamento della corrispondenza dei lavori alle regole dell’arte dovrà esserne fatta espressa menzione nel verbale di collaudo.
L’esito positivo del collaudo determina, da parte dell’istituzione scolastica, l’accettazione della fornitura dei beni, dei servizi e/o dei lavori eseguiti e il contestuale diritto a ricevere la liquidazione del saldo da parte del contraente/fornitore.
Potrebbe essere affermato che l’accettazione della fornitura non si manifesta con l’avvenuta consegna e/o esecuzione dei beni o del lavoro, ma è un atto di volontà della scuola con il quale accoglie l’erogazione della fornitura e, contestualmente, determina, per il fornitore, l’esonero dalla garanzia per vizi e difformità riconoscibili, ovviamente per quelli non riconoscibili o occulti sarà attiva la garanzia, almeno biennale, del fornitore.
Quindi è all’atto del collaudo che i collaudatori devono sollevare eventuali obiezioni o riserve in ordine a tutti gli aspetti sia tecnici che contabili.
Dall’analisi qui effettuata pertanto si evince che la norma attualmente vigente consente alla scuola due possibilità:
- Il Dirigente Scolastico nomina per il collaudo da uno a tre esperti interni o di altra amministrazione con la qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 dello stesso articolo 102;
- Per forniture al di sotto della soglia comunitaria e per lavori sotto al 1.000.000 di euro è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Il RUP nella Scuola è il Dirigente Scolastico che a sua volta può delegare il DSGA o altra figura professionalmente competente.
I collaudi devono essere sempre redatti in forma scritta. Non vi sono modelli prestabiliti ed ogni scuola può approntarne dei propri, purché siano ricorrenti alcune informazione basilari. Talvolta la procedura del collaudo, data la particolarità del bene fornito o servizio erogato, può essere effettuata congiuntamente tra il personale della scuola e incaricati del fornitore. Ovviamente il fornitore chiederà al personale scolastico presente al collaudo la firma del superamento dello stesso. Nulla osta alla sottoscrizione purché le operazioni di collaudo abbiano dato un indubitabile esito favorevole. Infatti, con la firma l’istituzione scolastica attesta che il bene è privo di vizi e pertanto dovrà provvedere alla liquidazione del titolo di spesa.
Per quanto riguarda la procedura di collaudo dei lavori, servizi e forniture acquisite con i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea per progetti PON FSE o FERS la procedura è individuata dal Manuale di Gestione dell’Autorità di Gestione per i suddetti progetti (nota Miur prot. 1498 del 9/2/2018).
Il Dirigente Scolastico può incaricare, nelle scuole in cui è presente, l’Ufficio Tecnico per lo svolgimento delle attività di collaudo, in alternativa, il collaudatore deve essere individuato tramite un’apposita procedura di selezione e può essere una figura interna o esterna all’istituzione scolastica. Nel caso di personale interno, i costi relativi all’attività devono essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al Contrato Collettivo Nazionale del Lavoro, e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.
Le attività prestate in tale ambito da tutto il personale scolastico devono essere opportunamente registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario di ciascun soggetto. Si sottolinea che la stessa risorsa non può vedersi assegnato l’incarico di progettista e quello di collaudatore anche se svolto a titolo gratuito.
Allo stesso modo, i membri della commissione di gara, in ragione della mancanza di oggettività ed obiettività, non possono assolutamente ricoprire anche il ruolo di progettista e di collaudatore. Infine, la fase di collaudo non può beneficiare dell’apporto di esperti, interni o esterni, che possano essere collegati a ditte e società interessate alla partecipazione di gare.
Articolo a cura della Dott.ssa Paola Perlini