Pubblicato il da LEONARDO GESÙ
FONTE: https://scuola.psbconsulting.it
Rassegnata la preliminare e doverosa ammenda sull’uso, nel titolo del presente contributo, di una frase “liberamente adattata” tratta da una celebre opera del drammaturgo e poeta W. Shakespeare, svolgo alcune considerazioni sulla vexata quaestio che vede, ancora oggi, impegnati il personale scolastico, in particolare chi assume la responsabilità degli adempimenti amministrativi funzionali al diritto al collocamento a riposo dei lavoratori del “Comparto Scuola e Istruzione” e l’Amministrazione Scolastica di concerto ai vertici dell’INPS concernenti l’obbligatorietà relativa all’uso della Piattaforma telematica INPS denominata Nuova PASSWEB.
Ai fini di questo scritto, fatto salvo il dovuto rispetto per le competenze professionali di quanti operano nel quotidiano esercizio dell’attività amministrativa scolastica, l’angolo visuale da cui originano le odierne considerazioni riguarda il rispetto dei principi di attribuzione e di competenza che ciascuna pubblica amministrazione manifesta nell’esercizio delle proprie funzioni.
Risulta, ictu oculi, che la questione in discussione non riguarda esclusivamente l’adempimento tecnicamente considerato ma la determinazione delle sfere di competenza, delle attribuzioni e delle responsabilità che determinano e caratterizzano l’organizzazione amministrativa.
In tal senso, l’art. 97 Cost. implica, a fronte di previsioni legislative che riguardano l’organizzazione a garanzia degli interessi protetti, l’esistenza di doveri di “macro-organizzazione” che predeterminano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità ed assicurano imparzialità e buon andamento.
È necessario portare alla comune considerazione che il principio di legalità di cui all’art. 97, commi 2 e 3, Cost., secondo cui “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” e “Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari”, riserva all’ordinamento generale e alle sue fonti l’individuazione delle soggettività e delle funzioni che connotano l’attività di ciascuna Pubblica Amministrazione con conseguenze sull’assetto organizzativo.
In sostanza, secondo la statuizione dell‘art. 97 Cost. la competenza amministrativa degli organi viene individuata sulla base della legge; si tratta di una riserva di legge relativa.
La competenza amministrativa (e, per converso, l’incompetenza), può essere per materia, per territorio o per grado.
Deve essere precisato, altresì, che esiste la possibilità, nelle fattispecie determinate e previste dalla legge, del trasferimento dell’esercizio delle funzioni oggetto della competenza amministrativa (delega di poteri, avocazione o sostituzione), restando però inalterata la titolarità della competenza amministrativa con il solo trasferimento dell’esercizio dei relativi poteri.
Orbene, nella vicenda concernente il procedimento di ricognizione degli elementi per il collocamento a riposo del personale scolastico, le espressioni letterali del tenore di quelle contenute nella Circolare MIM prot.n. 54527 del 18/09/2023:
“Gestione delle istanze… – …Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024.
Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione.
Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l’applicativo Nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni.
In particolare, le posizioni assicurative dovranno essere sistemate anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.
L’attività di sistemazione dei conti assicurativi si dovrà concludere entro la data ultima del 12 gennaio 2024.”, impediscono di perimetrare ciò che è, o invece non è, qualificabile come “azione amministrativa” intesa, inter alia, quale attività ordinamentale di tipo “esecutivo” assegnata alla competenza di ciascuna istituzione scolastica.
Lucide e sostanziate segnalazioni formulate da Associazioni Sindacali e Professionali hanno sottolineato, con rigorosa documentazione delle norme regolatrici la materia delle competenze amministrative in ambito scolastico (Cost., DPR 275/1999, L.107/2015), che le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale 15 settembre 2023, n. 185, concernente i termini e i requisiti per l’accesso al trattamento di quiescenza e previdenza, non possono e non devono trovare attuazione in disposizioni operative, frutto di asserite intese con l’INPS, affidate ad atti normativi di livello gerarchico secondario.
Il concreto esercizio della pubblica funzione, che nel caso di specie è declinato negli adempimenti propedeutici all’accesso al collocamento a riposo per i dipendenti in possesso dei prescritti requisiti, si rinviene dal punto di vista giuridico (ex art. 97 Cost.) all’interno dei limiti con i quali l’ordinamento generale individua i poteri e le declinate competenze finalizzati al riconoscimento del diritto alla previdenza e all’assistenza dei lavoratori.
La suddetta precisazione è valevole anche per le ipotesi in cui si debbano svolgere le attività per le quali l’ente è stato individuato nei processi di riconoscimento di autonomia funzionale, decentramento amministrativo nel più generale sistema di sussidiarietà.
Secondo tale prospettiva, gli spazi per la ricostruzione dei processi ordinamentali ed organizzativi rispettosi del livello quantitativo e qualitativo delle funzioi svolte dalle pubbliche amministrazioni coinvolte (in prima istanza considerando, le II.SS. ed Educative) sono:
- Il prius è rappresentato dalla definizione delle competenze in carico ai soggetti titolari delle funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;
- in secondo luogo, quali siano e come si configurino in tale ambito le attività di indirizzo, coordinamento e leale collaborazione;
- quale sia (e, prima di tutto, se vi sia) un diverso spazio nel nuovo ordinamento costituzionale per lo svolgimento di “competenze” amministrative da parte di soggetti diversi dai titolari tradizionali delle relative potestà.
Si potrebbe esplorare l’eventuale, diversa prospettiva di lavoro a partire dai seguenti elementi di struttura, nel rispetto delle norme che presidiano gli ambiti di competenza di ciascun ente coinvolto:
- Adeguamento dell’organico del personale amministrativo coerente con gli ulteriori, gravosi adempimenti, a partire dal riconoscimento dei corrispondenti profili di responsabilità connessi con il trasferimento di funzioni e compiti;
- Programmazione di azioni di formazione del personale scolastico in affiancamento con il personale dell’INPS a valere sul carico di pratiche da assolvere in ciascun anno di riferimento per l’accesso al trattamento di quiescenza;
- Adeguamento delle piattaforme di trattamento dei dati con funzione interoperante in applicazione del principio di design digitale “once only”.
Il tutto senza compressione alcuna del sacrosanto diritto di ciascun dipendente al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’INPS, del diritto a pensione.