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Novità sulla valutazione del servizio pre-ruolo del personale scolastico

Posted on 16 Settembre 202316 Settembre 2023 By buonandisalvatore@gmail.com

Pubblicato il 14/09/2023 da Pasquale Fraterno

fonte: https://scuola.psbconsulting.it

La valutazione del servizio pre-ruolo in generale ed in particolare quello del personale docente, ha subito recentemente un importante aggiornamento.

Per completezza d’informazione, si evidenzia quanto previsto fino “ad oggi” dal Testo Unico del 1994, sulle due questioni oggetto di cambiamenti, tenuto conto che comunque le segreterie scolastiche, continueranno ad applicare, per taluni casi, proprio le seguenti regole.

I servizi pre-ruolo riconosciuti – cioè quei servizi che rispondono a determinate condizioni previste dalla norma – sono utili ai fini della ricostruzione della carriera – per tutto il personale della scuola – secondo il seguente “meccanismo”:

  • primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
  • il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così “conteggiato”:
    i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;
    l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.

Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione sola la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.

La rimanente parte – 1/3 di anzianità utile ai soli fini economici – viene momentaneamente “congelata” – “messa nel limbo” – e verrà riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:

  •  16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;
  •  18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;
  •  18 anni per il DSGA;
  •  20 anni per il personale ATA.

In merito si precisa che laddove, la suddetta anzianità non venisse raggiunta per un qualsiasi motivo (per esempio pensionamento), l’anzianità utile ai soli fini economici, non viene “restituita”. Elemento da non trascurare nella valutazione introdotta dalla nuova normativa.

Il servizio pre-ruolo, per il personale docente, viene riconosciuto, si dice “ad anni scolastici” ed è valutabile se prestato per:

180 gg nell’anno scolastico oppure per un periodo continuativo dall’1/2 fino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali.

Sulla questione indicata al punto 1), esiste, come ormai ben conosciamo, una “questione aperta” con l’Europa, circa la modalità di riconoscimento dell’anzianità di servizio “pre-ruolo”.

Infatti, ai sensi della clausola 4 della Direttiva 1999/70, a seguito di sentenza giudiziale, viene riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere una ricostruzione di carriera, con una valutazione integrale sia in termini giuridici che economici di tutto il servizio pre-ruolo, condannando, di fatto il Ministero di Viale Trastevere all’applicazione del suddetto principio, determinando così, la posizione stipendiale “corretta” e a riconoscere le differenze stipendiali tra quanto percepito effettivamente dal “supplente” con lo stipendio riconosciuto a seguito di “ricostruzione di carriera per sentenza”.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, le tantissime sentenze a favore dei ricorrenti, sulla “questione” valutazione del servizio pre-ruolo per “intero”, con molta probabilità, hanno convinto il legislatore ad apportare delle modifiche in tal senso.

Il DL 69/2023 ovvero il “Decreto Salva Infrazioni”, approvato dal Parlamento e di conseguenza converito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, in materia di “ricostruzione di carriera” prevede all’art. 14 quanto segue:

Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 485:
    al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
  • b) all’articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
  • c) all’articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
    2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore delle medesime disposizioni.

Pertanto la disposizione appena indicata, dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato precedentemente, ovvero:

  • i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
  • il restante servizio – oltre i 4 anni – è così “conteggiato”:
    i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;
    l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.

Sulla valutazione indicata al punto 2), il cambiamento introdotto è la naturale conseguenza di quanto stabilito per la valutazione per intero del servizio pre-ruolo.

Infatti il DL 69/2023 prevede la valutazione del solo “servizio effettivo prestato”, trascurando pertanto la precedente valutazione, che consentiva, solo per il personale docente, la valutazione di intero anno scolastico a condizione che il servizio sia stato svolto:

  • più di 180 giorni in un anno scolastico;
  • ininterrottamente dal primo febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Chiariamo che le modifiche apportate dal DL 69/2023 valgono per le immissioni in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2023/2024.

Questo significa che le segreterie scolastiche continueranno ad applicare, per i casi precedenti, la valutazione secondo la normativa “ante DL 69/2023”.

Si segnala che ad oggi il portale SIDI non ha ancora recepito le novità che sono intervenute a seguito dell’approvazione del DL 69/2023.

Pertanto prima di operare, ma del resto al momento non si hanno di questi casi, occorrere attendere l’aggiornamento, che ci auspichiamo sia reso disponibile nel corso di quest’anno scolastico, per poi poter procedere con le tempistiche ordinarie stabilite dalla normativa di riferimento.

Appare chiaro ed evidente che:

  • il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo porta sicuramente dei vantaggi economici presenti e non futuri, evitando di fatto il “congelamento” di un’anzianità economica, recuperata poi al raggiungimento di determinate anzianità, diverse per profilo;
  • per il personale docente, con incarico annuale (1/9-31/8), la valutazione del servizio “effettivamente svolto”, è penalizzante rispetto alla valutazione “precedente”, in quanto, prima con un incarico, per esempio dal 1/9 al 30/6 (o comunque superiore a 180 giorni o incarico da 172 con partecipazione agli scrutini), il riconoscimento era per l’intero anno scolastico (ovvero 12 mesi). Dopo quanto stabilito dal DL 69/2023 la valutazione utile ai fini della carriera, sarà di 10 mesi.

Valutazione anzianità giuridica ed economica ante DL 69/2023 – servizio pre-ruolo

Al 1/9/2002 DECORRENZA ECONOMICA RUOLOUTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICIUTILI AI SOLI FINI ECONOMICI
ANZIANITÀ DI RUOLO1 ANNO———————————————————–
PRE RUOLO (15 anni totale)11 ANNI  4 MESI (4 anni più 2/3 di 11 anni)3 ANNI E 8 MESI (1/3 di 11 anni)
ANZIANITÀ TOTALE12 ANNI 4 MESI (fascia stipendiale in godimento 9-14)3 ANNI E 8 MESI (anzianità congelata da recuperare compimento delle seguenti anzianità: 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado; 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado; 18 anni per il DSGA; 20 anni per il personale ATA)

Valutazione anzianità integrale post Dl 69/2023 – servizio pre-ruolo

Al 1/9/2024 DECORRENZA ECONOMICA RUOLOUTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICIUTILI AI SOLI FINI ECONOMICI
ANZIANITÀ DI RUOLO1 ANNO————————
PRE RUOLO (15 anni totale)15 ANNI————————
ANZIANITÀ TOTALE16 ANNI (fascia stipendiale  in godimento 15/20)————————
DECRETI e LEGGI, DIRIGENTE SCOLASTICO, PERSONALE A.T.A., PERSONALE DOCENTE, RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Tags:DL 69/2023, PRE RUOLO, PSB, SEGRETERIA

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