Contributo a cura della Dott.ssa Anna Maria Sacco
FONTE: https://scuola.psbconsulting.it
’obbligo di vigilanza sui minori e le relative responsabilità del personale scolastico rappresentano uno dei temi più dibattuti sulla scuola in quanto, se è vero che l’affidamento temporaneo di minori comporta un obbligo di sorveglianza, è altrettanto vero che talvolta le situazioni che si susseguono all’interno dell’attività scolastica possono essere molteplici e non sempre prevedibili.
Gli obblighi dell’amministrazione scolastica hanno natura “contrattuale” o “negoziale” che risalgono al dovere di “vigilare” sui minori ed alla predisposizione di ogni misura preventiva di cautela, da parte dell’istituzione scolastica, affinché gli alunni possano fruire del servizio scolastico in condizioni di sicurezza adeguate e in assenza di danno alla persona.
All’atto dell’iscrizione, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza, nel momento in cui si ammette l’alunno a scuola
“si instaura un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso”.(Cass. SS.UU. n. 9346/2002; n. 9906/2010; n. 19158/2012)
La sentenza n. 9346/2002, tra l’altro, afferma che nel caso di danno arrecato dall’allievo a sé stesso appare corretto ricondurre la responsabilità dell’istituto, e dell’insegnante, non nell’ambito della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., ma nell’ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.
Più nello specifico, la Cassazione ha parlato di responsabilità “per contatto sociale”, cioè di un rapporto giuridico per cui il precettore/insegnante assume, oltre all’obbligo di istruire e educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Numerose sono poi le sentenze che precisano che, ai fini della responsabilità dell’istituzione scolastica, basta che il danno si verifichi durante il tempo di permanenza del minore a scuola in cui lo stesso è sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, mentre l’onere probatorio del danneggiato o di chi ne esercita la genitorialità si esaurisce nella dimostrazione di tali circostanze, che da sola è sufficiente a definire la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza.
Il vincolo negoziale che pertanto si instaura all’atto dell’iscrizione determina quel vincolo negoziale tale per cui si definisce un vincolo negoziale per la scuola con l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui quest’ultimo usufruisce delle attività durante la sua permanenza a scuola.
Per chiarezza espositiva, qualora si verifichi un danno a carico dell’allievo, poco importa che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligenza nell’adempimento dell’obbligo di sorveglianza oppure la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, in quanto ciò che rileva sarà la dimostrazione da parte del danneggiato che l’evento dannoso si sia verificato durante il tempo di permanenza a scuola e sotto la sorveglianza del docente.
La cosiddetta “prova liberatoria” richiesta dall’art 2048 c.c., comporta oltre alla dimostrazione dell’imprevedibilità e repentinità dell’azione dannosa, anche la dimostrazione che tutte le più elementari misure organizzative siano state predisposte. Pertanto, l’imprevedibilità produce i suoi effetti “liberatori” solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento, nonostante tutte le misure approntate.
Cosa diversa nel caso di alunno maggiorenne, in quanto, per quanto riguarda la prova liberatoria, la maggiore età deve ritenersi sufficiente ad integrare il caso fortuito, poiché il maggiorenne è persona munita di completa capacità di discernimento.
Resta da sottolineare che, l’obbligo di vigilanza nei riguardi degli alunni, a carico del personale docente, è incluso tra le cosiddette attività funzionali all’insegnamento.
L’obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, come da funzione contrattuale per i rispettivi profili e per i quali vige il principio della “culpa in vigilando”.
Per i docenti la vigilanza non si limita ai soli momenti di attività didattica ma inizia già in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e termina nell’assistenza all’uscita degli alunni stessi.
Per quanto attiene ai diversi momenti della vita scolastica per cui il dovere di vigilanza comporta l’adozione di misure logistiche e organizzative, ve ne sono alcune per cui vale la pena soffermarsi un po’ di più.
È questo il caso della sorveglianza durante il tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni con una estensione temporale e spaziale degli obblighi di vigilanza.
Nel caso di alunni più piccoli all’uscita il docente deve accertarsi che gli alunni siano affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o ad adulti da loro delegati.
Nell’eventualità di assenza di adulti delegati sarà il regolamento di istituto a definire le modalità per la sorveglianza dell’alunno fino al momento della consegna effettiva del minore.
A seguito di recente pronunciamento giurisprudenziale, in un caso di gravissimo incidente mortale, avvenuto a carico di un alunno minorenne che, all’uscita da scuola, nell’intento di salire sullo scuolabus, è rimasto schiacciato nella porta di accesso del pulmino, è stata imputata la colpa all’insegnante che non ha debitamente seguito l’accesso sullo scuolabus con la conseguente imputazione di responsabilità di tipo contrattuale a carico dell’istituto e dell’insegnante, atteso che il rapporto giuridico sorge in forza di un cd. “contatto sociale” a seguito di instaurazione di vincolo negoziale conseguente all’accoglimento della domanda di iscrizione.
La divulgazione di detta sentenza ha comportato l’inserimento nel decreto n. 148 del 16.10.2017, conv. con modif. dalla L. n. 172 del 2017, dell’art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) che così recita:
“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. n. 184 del 1983, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
Emerge da ciò la necessità di una stretta interazione tra scuola e famiglia durante la fase temporale dell’ingresso e dell’uscita da scuola.
Tra gli adempimenti del dirigente scolastico rientra quindi anche l’organizzazione della raccolta delle autorizzazioni che devono essere ben dettagliate.
Va comunque tenuto in considerazione il dettato normativo del codice penale che, all’art. 591 recita che:
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei a cinque anni”.
Lo stesso art. 19-bis del D.L. 148/2017 subordina l’atto autorizzativo del genitore a tre presupposti: l’età del minore, il suo grado di autonomia, il contesto specifico.
Se da una parte rientra nell’esclusiva responsabilità genitoriale la valutazione dei rischi in cui incorre il minore, e agli stessi genitori compete l’autorizzazione all’uscita autonoma con il fine ultimo di promuovere un processo di autoresponsabilizzazione, dall’atra parte persiste in capo all’amministrazione un residuo potere valutativo in ragione della verifica dell’esistenza dei presupposti di legge.
Spetta dunque al Dirigente scolastico valutare, anche in deroga a quanto stabilito nel regolamento di istituto, la richiesta dei genitori, tenuto conto del grado di maturità dell’alunno per cui è avanzata richiesta, del tragitto scuola-casa descritto dai genitori nel modulo, che risulta essere prossimo all’edificio scolastico e che il minore ha già percorso autonomamente in altre occasioni.
Si tratta di tutta una serie di valutazioni che fanno presupporre l’inesistenza di pericoli imminenti o prevedibili e una percentuale di rischio molto bassa al di là di eventi del tutto eccezionali.
Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01).
È solamente grazie ad un buon piano organizzativo predisposto dal dirigente scolastico che si può almeno in parte semplificare e rendere meno oneroso per i vari attori il problema della vigilanza sui minori.
Più in generale dovranno essere create le condizioni ottimali per la diffusione di una cultura della sicurezza nel personale, nelle famiglie e negli alunni stessi.