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Ricostruzione di carriera da docente inidoneo ad ass. amm.vo

Posted on 3 Aprile 20233 Aprile 2023 By buonandisalvatore@gmail.com

Pubblicato il Aprile 3, 2023 da Scuola – PSBConsulting

__________
Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno

La ricostruzione di carriera in caso di passaggio di profilo da docente inidoneo ad ass. amm.vo

Il procedimento amministrativo volto alla “ricostruzione della carriera” del personale della scuola, ai fini dell’attribuzione della competente fascia stipendiale, all’atto dell’immissione in ruolo o in caso di passaggio di profilo, rappresenta, come già precedentemente chiarito, un procedimento amministrativo molto “delicato”. Tra questi, alcuni provvedimenti, purtroppo non vengono “gestiti” dal portale SIDI, ma occorre, come si dice in gergo, operare “manualmente”.

Tra le casistiche che non rientrano nella trattazione del portale SIDI, vi è il passaggio da un profilo superiore a quello inferiore, come può essere, per esempio, il caso di un docente inidoneo transitato nei ruoli del personale ATA.

In merito, si segnala per completezza d’informazione che a disciplinare l’inidoneità permanente del pubblico impiego, in senso lato, è il DPR 171/2011, che, per il personale della scuola, va ad integrarsi con le disposizioni contenute nei “Contratti-Scuola”, che prevedevano, per quanto concerne l’insegnamento, solo due tipologie di inidoneità:

  • 1) permanente, con cui si poteva scegliere tra dispensa e utilizzazione in altri compiti;
  • 2) temporanea, con cui si poteva restare in malattia o scegliere l’utilizzazione in altri compiti.

Il DPR 171/2011 all’art. 1 evidenzia quanto segue:

“Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):

  • a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilita’ permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.”

Pertanto, di fatto, il DPR 171/2011 ha introdotto le seguenti casistiche:

  • – inidoneità assoluta ovvero a qualsiasi compito;
  • – inidoneità relativa ovvero al solo insegnamento e di conseguenza idoneità ad altri compiti.

Inoltre la Commissione Medica di Verifica, utilizza i concetti legati al tempo, come “temporaneo” e “permanente”.

Il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente all’insegnamento ma idoneo allo svolgimento di altri compiti, tenuto conto di quanto indicato nel verbale della Commissione Medica di Verifica, è palese che non possa insegnare, ma si segnala che a seguito di interventi normativi, non può nemmeno essere “collocato fuori ruolo” e quindi essere utilizzato in altri compiti, come avveniva precedentemente.

A disciplinare il passaggio è il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito il Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che all’art. 19 commi 12 e 13, prevede quanto segue:

“12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all’Ufficio  scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. 

In sede di prima applicazione, per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il personale viene riammesso in ruolo su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo /conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di criteri  stabiliti con    successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e mantiene il maggior   trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi titolo conseguiti. 

Le immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.”

“13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata, nonché  dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.“


In buona sostanza: il personale docente dichiarato dalla Commissione Medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su esplicita richiesta di parte, da presentare all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con apposita determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Il suddetto personale viene “immesso in ruolo” su posti vacanti e disponibili, con priorità nella provincia di appartenenza, tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente.
Tra l’altro mantiene il maggior trattamento stipendiale, mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Nel caso in cui il personale docente dichiarato inidoneo non presenti l’istanza prevista o la stessa non sia stata accolta per indisponibilità di posti disponibili, è soggetto a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università con il mantenimento dell’anzianità maturata, nonché dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Successivamente il MIUR con nota prot. 7121 del 12 settembre 2011,  ha trasmesso il DM n. 79, avente per oggetto: “Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti”, che tra l’altro prevede che, in applicazione di quanto specificatamente prescritto dall’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, può chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.


Pertanto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale viene inquadrato nei ruoli dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico e mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Ad invarianza della normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell’inquadramento ritenuto più favorevole.

Il Ministero di “viale Trastevere”, con la nota n. 13000 del 3 dicembre 2013, ha precisato che in assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.


Lo stesso Ministero, con la successiva nota n. 13220 del 6 dicembre 2013, ha precisato che nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016 (in merito si precisa che, successivamente,  non sono intervenute dalle autorità competenti altre indicazioni), il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI, anche per iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.


Tenuto conto delle norme fin ora rappresentate, ad avviso dello scrivente, in caso di domanda di utilizzazione (l’utilizzazione è sempre su istanza di parte e mai d’ufficio), si ritiene che la competenza a disporre tale utilizzazione è del Dirigente dell’Ambito Territoriale, acquisito il referto medico collegiale.

Ciò si desume, tra l’altro, dall’art. 2, comma 6, del CCNI 25 giugno 2008 (richiamato anche nella Nota 1585/2020 sulla gestione del personale inidoneo a seguito di giudizio del medico competente) il quale prevede che il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l’utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l’utilizzazione temporanea o permanente.

L’art. 6 del CCNI prevede che il contratto individuale di lavoro che regola l’utilizzazione deve essere stipulato da parte dell’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato. Durante detto periodo l’interessato fruisce dell’assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 del citato art. 17.

Si precisa che in caso di assenza di richiesta o in caso di istanza non accolta per indisponibilità di posti, si applica la procedura della mobilità intercompartimentale verso altre Amministrazioni che hanno disponibilità di posti in organico, in ambito provinciale, con mantenimento dello stipendio più alto in termine di assegno ad personam riassorbile.


Riprendendo quanto previsto dall’art. 19 comma 13 della Legge n. 111 del 15 luglio 2011, dovendo affrontare la redazione del decreto di passaggio da un profilo superiore ad uno inferiore, senza l’ausilio del SIDI, e come precedentemente affermato, operare “manualmente”, di seguito si propone un fac-simile di decreto di passaggio di profilo, tenuto conto dei seguenti passaggi:

prima di procedere alla redazione del decreto, occorre definire “l’ultima” progressione di

carriera nel ruolo da docente, utilizzando le apposite funzioni previste nel portale SIDI;

successivamente, partendo dagli elementi dedotti dalla progressione di carriera – di cui sopra -, ovvero

anzianità maturata nel precedente profilo, fascia stipendiale e stipendio in godimento nel momento del passaggio di profilo, si procede al decreto di ricostruzione di carriera nel nuovo profilo di assistente amministrativo/tecnico.

Elementi del caso analizzato nel provvedimento:

  • Docente diplomato di scuola secondaria di 2° grado;
  • Anzianità giuridica ed economica all’atto del passaggio: 34 anni – 8 mesi;
  • Fascia stipendiale in godimento nel profilo di docente: 28/34
  • Cessazione dal ruolo docente: 31/08/2011;
  • Decorrenza giuridica nuovo profilo: 01/09/2011;
  • Decorrenza economica nuovo profilo: 01/09/2012;
  • CCNL applicato: 04/08/2011

Il Dirigente Scolastico

  • Visto il CCNL del Comparto Scuola 2006/09, ed in particolare l’art. 44;
  • Visto l’art. 19 – comma 12 della Legge n. 111 del 14/07/2011;
  • Vista la nota Ministeriale prot. 6626 del 10/08/2011 relativa al personale inidoneo – inquadramento nel ruolo del personale ATA – profili professionali di assistente amministrativo e tecnico;
  • Vista la nota Ministeriale n. 2359 del 29/03/2012 relativa all’inquadramento nel ruolo del personale ATA e all’assegnazione della sede provvisoria dei docenti inidonei;
  • Visto il D.M. n. 79 del 12/09/2011, in particolare l’art. 4 dal quale si evince che non è richiesto il periodo di prova;
  • Vista la nota Ministeriale prot. 7121 del 12/09/2011, relativa all’inquadramento nel ruolo del personale ATA del personale docente inidoneo;
  • Visto il D.L. 98 del 06/047/2011 art. 19 cc 12, 23 e 14;
  • Visti i CCNL comparto scuola – nel caso specifico il CCNL del 29/11/2007 e  04/08/2011;
  • Visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. ______ del _________ stipulato tra il docente __________ nato a _______ il ___________________ e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ____________;
  • Visto il decreto di progressione di carriera in qualità di docente del docente ______________ n. _______ del _______, registrato dagli organi di controllo ______;
  • Considerato che alla data del 31/08/2011 ultimo giorno di servizio come docente diplomato di scuola secondaria, prima del passaggio al ruolo di assistente amministrativo con decorrenza giuridica 01/09/2011 ed economica dal 01/09/2012, il doc ___________ era in godimento del seguente trattamento economico:
Stipendio annuo lordo (tab. A – CCNL 04/08/2011)€ 27.832.86  
Retribuzione professionale Docenti (tab. 4 CCNL 29/11/2007)€ 3.090.00  
Indennità di vacanza contrattuale annua lorda dal 01/07/2010€ 144,96
TOTALE€ 31.067.82

DECRETA

al Sig. ____________ , assistente amministrativo a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2011 ed economica dal 01/09/2012, proveniente dal ruolo di docente diplomato di scuola secondaria, ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 79 del 12/09/2011; viene riconosciuto il seguente trattamento economico, corrispondente ad un’anzianità giuridica ed economica di anni 34, mesi 8 giorni 0, a decorrere dal 01/09/2012:

Stipendio annuo lordo (tab, A – CCNL 04/08/2011)- fascia 28  € 21.865.96
Compenso individuale accessorio (tab. 3 CCNL 29/11/2007)  € 774,00
Indennità di vacanza contrattuale annua lorda dal 01/07/2010  € 125,28
Assegno ad personam riassorbibile, così determinato: €  5.966.90 (differenza tra stipendio in godimento ruolo Doc. diplomato scuola secondaria  € 27.832.86 e stipendio Ass. Amministrativo fascia 28   € 21.865.96) + €   2.316.00 (differenza tra R.P.D. e C.I.A.)  + €   19,68 (differenza indennità vacanza contrattuale tra le due qualifiche)  € 8.302.58
TOTALE€ 31.067.82

La spesa graverà sul capitolo di bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la __________corrispondente alla tipologia di spesa con codifica _______.

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per quanto di competenza.

La medesima è autorizzata a variare la relativa partita si spesa fissa.

Sono fatti salvi eventuali conguagli a debito o a credito conseguenti a osservazioni del suddetto organo.

Avverso il presente decreto è esperibile impugnativa a norma dell’art. 63 e seguenti del D. lg.vo  30/03/2001  n. 165 e ss.

Il Dirigente Scolastico

PERSONALE A.T.A., PERSONALE DOCENTE, RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Tags:PSB

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