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Ricostruzione di carriera dei Docenti Incaricati di Religione Cattolica

Posted on 19 Luglio 202222 Luglio 2022 By buonandisalvatore@gmail.com

Articolo a cura del Dott. Pasquale Fraterno e introduzione a cura della Dott.ssa Paola Perlini

Pubblicato il 18/07/2022 da Scuola – PSBConsulting


Il nostro esperto dell’argomento “ricostruzione di carriera del personale scolastico”, Pasquale Fraterno, in questo ultimo articolo approfondisce una tematica molto ostica e quindi importante da spiegare al personale scolastico che la deve sviluppare tecnicamente e attuare, ovvero la ricostruzione di carriera del personale incaricato dell’insegnamento della Religione Cattolica in ogni ordine di scuola.

“L’istituto giuridico” della ricostruzione di carriera del personale della scuola, come abbiamo avuto modo di approfondire nei precedenti articoli, rappresenta un procedimento amministrativo molto “delicato” e, nello specifico, la ricostruzione di carriera dei docenti di religione cattolica, per diversi elementi, è un  procedimento complesso perché oltre alla  normativa “ordinaria” segue soprattutto una normativa dedicata “speciale”.

Gli elementi che contraddistinguono questo tipo di  ricostruzione di carriera sono:

  1.  i docenti IRC, così come previsto da “leggi speciali”, hanno comunque diritto alla “ricostruzione di carriera” (seppur non di ruolo), purché siano in possesso di determinati requisiti.

Infatti i docenti di religione cattolica, fino all’a.s. 2004/2005, non venivano assunti a tempo indeterminato;

  1. se non ricorrano le condizioni per la “ricostruzione di carriera” hanno comunque diritto ad un “benefit” ovvero all’attribuzione di aumenti biennali in ragione del 2,50% rispetto allo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, per ogni biennio di servizio prestato;
  2. purtroppo l’intero procedimento amministrativo, che si conclude con l’emissione del relativo “decreto di ricostruzione di carriera”, non viene gestito dal portale “SIDI”, pertanto occorre procedere diversamente ovvero con l’ausilio di software specifici oppure “operare manualmente” cioè fare a mano la relativa ricostruzione con le preventive indagini sui servizi prestati dall’interessato.

Pasquale Fraterno come al solito con grande chiarezza ci guida in questa giungla selezionando la normativa alla quale fare riferimento e supportando la sua trattazione anche con modulistica appropriata.

La ricostruzione di carriera dei Docenti Incaricati di Religione Cattolica

“L’istituto giuridico” della ricostruzione di carriera del personale della scuola, come abbiamo avuto modo di approfondire nei precedenti articoli, rappresenta un procedimento amministrativo molto “delicato”.

Nell’ambito di questa tematica, la ricostruzione di carriera degli incaricati docenti di religione cattolica rappresenta una materia alquanto ostica, tenuto anche conto che a disciplinare il suddetto procedimento non è solo la normativa “ordinaria” bensì anche una “speciale”.

In estrema sintesi gli elementi che contraddistinguono la ricostruzione di carriera per i docenti IRC, sono:

  1. pur non avendo un contratto a tempo indeterminato, che per il restante personale della scuola rappresenta il presupposto al diritto di “ricostruire la carriera, i docenti IRC, così come previsto da “leggi speciali”, hanno comunque diritto alla “ricostruzione di carriera” (seppur non di ruolo), purché siano in possesso di determinati requisiti (che analizzeremo più avanti).
    Per opportuna conoscenza, completezza d’informazione o semplicemente per curiosità, si segnala che i docenti di religione cattolica, fino all’a.s. 2004/2005, non venivano assunti a tempo indeterminato;
  2. nel caso non ricorrano le condizioni per la ricostruzione di carriera, hanno diritto ad un “benefit” all’attribuzione di aumenti biennali in ragione del 2,50% rispetto allo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, per ogni biennio di servizio prestato;
  3. l’intero procedimento amministrativo, che si conclude con l’emissione del relativo “decreto di ricostruzione di carriera”, non viene gestito dal portale “SIDI”, pertanto occorre procedere diversamente ovvero con l’ausilio di software specifici oppure, come si dice in gergo, occorre “operare manualmente”.

I riferimenti normativi sul tema in oggetto, di maggiore rilevanza, sono:

Legge 11.07.1980, n. 312- art. 53 – ultimo comma: 

“Ai docenti di religione cattolica dopo quattro anni di insegnamento si applica uan progressione economica di carriera con classi di stipendio…”;

C.M. n. 254/1980: 

“Destinatari della predetta norma sono gli insegnati in possesso dei seguenti requisiti: 4 anni di servizio di insegnamento di religione cattolica, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie; che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra”;

D.P.R: 209/1987 art. 2 comma 8:

“Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della L. 312/1980, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare”;

D.P.R.23.08.1988, n. 399 – art.3 – commi 6 e 7:

“6. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dall’1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dall’1 settembre 1990″. 

7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall’ultimo comma dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’articolo 4.

Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché , qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.”

C.M n. 36 del 28/1/1989:

“Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 ultimo comma – l’anzianità giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.
Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cioè, come previsto doli’ art. 3 del DL 196-1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del Dpr 31-5-1974, n. 417, nei limiti di quattro anni più due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.

Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’ art. 7 della legge 28-7-1961, n. 831 e dell’art. 53 -comma 3 -della legge n. 312/1980, computandovi altresì l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70”;

CCNL del 4/8/1995:

“Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della L. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7“;

  • Infine, si consiglia un’attenta lettura della C.M. n. 2/2001, in quanto rappresenta un ottimo quadro di sintesi, con anche gli allegati di alcuni esempi riferiti alle casistiche più ricorrenti, compresi anche i “passaggi” di ruolo.

Le condizioni che i docenti IRC devono possedere per maturare il diritto alla presentazione della relativa istanza di ricostruzione di carriera, sono:

  • insegnante di religione cattolica;
  • quadriennio di servizio prestato con “rapporto di incarico” anche in modo discontinuo e anche con orario inferiore a quello di cattedra. 
    Si precisa che per “rapporto di incarico”, secondo quanto disciplinato dalla Circolare n. 182/1991, l’incarico, è definito Diocesi, con decorrenza 1/9 e termine al 31/8;
  • possesso del prescritto titolo di studio – a partire dall’anno scolastico 1990/91 – previsto dal D.P.R. 751 del 16/12/1985;
  • orario non inferiore alle 12 ore settimanali nelle scuole elementari e materne;
  • orario cattedra o non inferiore alle 12 ore purché la riduzione sia determinata da “ragioni strutturali” nelle scuole secondarie.

In riferimento alle “ragioni strutturali”, è opportuno precisare che: nella scuola secondaria si ha la ricorrenza delle ragioni strutturali quando, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario di insegnamento di 18 ore, le ore residue non consentono, anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre orario, che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo di 12 ore.

Le “ragioni strutturali” devono essere indicate, per un orario tra 12 e 17 ore settimanali, a cura dell’Ordinario diocesano ed espressamente riconosciute dal Dirigente Scolastico interessato, nel provvedimento di nomina e nel contratto.

In riferimento al titolo di studio, fino all’a.s. 1989/1990, non era richiesto uno specifico titolo, bensì occorreva possedere un attestato di idoneità all’insegnamento della religione cattolica, rilasciato dalle competenti Autorità religiose. 

A partire dal 1/9/1990, a seguito del D.P.R. n. 751 del 16/12/1985, sono stati previsti specifici titoli di studio per l’insegnamento della religione cattolica, con la conseguenza che solo i servizi prestati con possesso del relativo titolo di studio, concorrono a determinare la “progressione giuridica ed economica” dei docenti IRC. Pertanto dalla suddetta data, i servizi svolti senza il prescritto titolo di studio non sono valutabili, tra l’altro nemmeno per gli aumenti biennali.

Per opportuna conoscenza, il D.P.R. n. 751 del 16/12/1985, al punto 4 stabilisce i relativi titoli di studio:

“4.2. Per l’insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell’ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l’insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano
.

Nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall’ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.” 

Un’altra particolarità, che contraddistingue i docenti IRD, da tener bene in nota in fase di redazione del provvedimento di ricostruzione di carriera, è che tutti i docenti in servizio nella scuola secondaria (anche quelli della scuola secondaria di primo grado) sono retribuiti con lo stipendio spettante ai docenti laureati delle scuola secondarie di 2° grado, secondo quanto previsto dal R.D.L.vo del 1/6/1946 n. 539.

Inoltre è opportuno chiarire, che nel momento in cui si ha diritto alla ricostruzione di carriera, i servizi saranno valutati secondo quanto previsto dal D.Lvo 297/1994 (la medesima normativa per il personale docente di ruolo).

Nel caso in cui un docente ha ottenuto la ricostruzione della carriera – soddisfacendo le condizioni di cui sopra – ma successivamente ha un incarico o con una riduzione di orario o con una riduzione della durata dell’incarico (non più annuale), in questo caso la carriera si “blocca” e gli anni di servizio “non in regola”, se da un lato “sospendono” la progressione di carriera, dall’altro danno diritto all’attribuzione degli aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale ( C.M. n. 2 del 3/1/2001).

Si segnala che gli aumenti biennali maturati a decorrere dal 01.01.2003 sono calcolati sullo stipendio tabellare comprensivo dell’indennità integrativa speciale, che da tale data è conglobata alla voce stipendio tabellare.

Nel momento in cui il docente IRC torna a soddisfare nuovamente le condizioni per aver diritto alla ricostruzione di carriera, il servizio prestato con orario ridotto o con durata ridotta, sarà valutato per i 2/3 ai fini giuridici ed economici ed il rimante 1/3 ai soli fini economici, e sarà sommato all’anzianità acquisita al momento del blocco della carriera.

L’importanza, di una corretta definizione del decreto di ricostruzione di carriera per i docenti IRC, non è solo data dalla determinazione dello stipendio in godimento ma anche dai suoi riflessi futuri: qualora il docente IRC venga assunto a tempo indeterminato, il nuovo inquadramento economico terrà conto, a titolo di “assegno ad personam” riassorbile con i futuri miglioramenti economici dovuti alla progressione stipendiale, dell’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del nuovo inquadramento.
In caso di passaggio tra ordini di scuola diversi, ma sempre riferiti all’IRC (per esempio tra primaria a secondaria o viceversa), il criterio da utilizzare è sempre quello relativo al cosiddetto “maturato economico”, ovvero l’anzianità è calcolata mediante temporizzazione (cfr “esempio n. 4” della C.M. 2/2001). Come per il personale di ruolo, anche per gli incaricati di religione cattolica, ricade l’onere di presentazione dell’istanza di richiesta di ricostruzione di carriera, al Dirigente Scolastico della scuola dove si presta servizio, tenuto conto della maturazione dei requisiti prescritti della normativa.

Per i termini di prescrizione e le relative novità si rimanda al seguente link: Prescrizione quinquennale e decennale della ricostruzione di carriera.

Appare pertanto chiaro, che l’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera per i docenti IRC avviene:

  • quando sorge il diritto e a seguito di istanza dell’interessato;
  • quando riacquista nuovamente il diritto alla progressione di carriera.

Invece, per quanto concerne gli aumenti biennali, laddove sussistono le condizioni, il relativo decreto deve essere disposto d’ufficio da parte della scuola dove il docente IRC presta servizio.

Sia per il provvedimento di ricostruzione di carriera, sia per quello relativo agli aumenti biennali, occorre tener conto che l’anno 2013, ad oggi, non è “utile” per effetto di quanto disposto dal D.P.R. 122/2013.

Infine, ai fini di un corretto inserimento dell’incarico annuale dei docenti di religione cattolica (in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa), nel portale SIDI – “Fascicolo Personale” – “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola”, occorre prestare molta attenzione alla “questione” ricostruzione di carriera e scatti biennali, in quanto il sistema presenta la scelta delle seguenti due opzioni, alla voce “Tipologia di Supplenza”:

  1. codice N05: Incaricati di religione con ricostruzione carriera;
  2. codice N27: Incaricati di religione che non hanno maturato il diritto alla ricostruzione carriera e prevede l’attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato.

Per chiarire eventuali dubbi e per completezza d’informazione si allegano, tenuto conto di quanto appena analizzato: 

  • Decreto di attribuzione di n. 1 aumento biennale;
  • Decreto di ricostruzione di carriera di un docente IRC, che chiede l’aggiornamento della progressione di carriera a seguito di un primo provvedimento di R.C.

Si precisa che i file allegati sono da considerare non esaustivi.

  • Bozza Decreto Aumenti Biennali IRC
  • Bozza Decreto Ricostruzione IRC
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Tags:PSB

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