Pubblicato il da Pasquale Fraterno
Il Dott. Pasquale Fraterno oggi ci parla di un argomento molto utile a tutti coloro che hanno l’esigenza di ricostruire il proprio percorso lavorativo e di studio ai fini della pensione.
Un percorso veramente accidentato soprattutto per i lavoratori della scuola per la varietà dei servizi da prestare e per la normativa continuamente in evoluzione.
Pertanto oggi il focus è soprattutto, ma non solo, su: Riscatto “ordinario” e “agevolato” dei titoli di studio.
“Ricostruire” l’attività lavorativa ai fini pensionistici, è un’attività esclusiva dell’interessato;
la scuola diventa parte in causa solo successivamente in caso di controlli disposti dall’INPS e comunque per la sistemazione della “posizione assicurativa”.
Per “sistemare” l’anzianità lavorativa ai fini pensionistici, ovvero ai fini della misura e del diritto alla pensione, i lavoratori hanno a disposizione diverse opzioni, tra queste c’è il Riscatto del titolo di studio.
Il “riscatto”, in senso generale, è la possibilità concessa al lavoratore di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodo/servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili.
Tra le fattispecie riscattabili, è possibile riscattare, in tutto o solo in parte, a domanda dell’interessato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1, della Legge n. 341 del 1990.
In sostanza, il riconoscimento del riscatto, se reso efficace, comporta un incremento dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
I soggetti che possono procedere al riscatto sono:
- iscritti: coloro che hanno almeno un contributo effettivamente versato nella gestione pensionistica presso la quale si intende presentare la domanda;
- inoccupati: non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.
Non vi sono limiti al numero di titoli universitari riscattabili e ai fini del riscatto stesso non è richiesto che il titolo sia utile per l’accesso al lavoro o per la progressione di carriera, così come previsto dal D.L.vo 184/97.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno.
Riscatto “ordinario” e “agevolato” dei titoli di studio
La “ricostruzione di carriera” ai fini previdenziali-pensionistici è caratterizzata da una serie di adempimenti “delicati” per i lavoratori, e nello specifico per quelli del comparto scuola, tenuto conto della “varietà” dei servizi, del fenomeno del precariato e dell’età media in cui il personale viene assunto a tempo indeterminato.
Inoltre, la “cultura previdenziale”, inizia ad interessare i lavoratori, in senso generale, negli ultimi anni della carriera lavorativa.
“Ricostruire” l’attività lavorativa ai fini pensionistici, è un’attività esclusiva dell’interessato;
la scuola diventa parte in causa solo successivamente in caso di controlli disposti dall’INPS e comunque per la sistemazione della “posizione assicurativa”.
Per “sistemare” l’anzianità lavorativa ai fini pensionistici, ovvero ai fini della misura e del diritto alla pensione, i lavoratori hanno a disposizione diverse opzioni, tra queste c’è il Riscatto del titolo di studio.
In premessa si segnala che la Circolare Inps 19/11/2012 n. 131 – 25/1/2013 n. 25 ha precisato che:
a decorrere dal 12 gennaio 2013 opera il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
- pensione diretta di anzianità;
- anticipata;
- vecchiaia;
- inabilità;
- ricongiunzioni ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e dell’art. 1 della legge n. 45/1990;
- richieste di variazione della posizione assicurativa.
Inoltre, a decorrere dal 1 febbraio 2013 opera il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
- pensione di privilegio;
- pensione diretta ordinaria in regime internazionale;
- pensione a carico dello stato estero;
- riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale).
Infine, a decorrere dal 4 marzo 2013 opera il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di:
- ricongiunzione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973;
- costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010);
Pertanto, la modalità di trasmissione delle relative istanze, è esclusivamente telematica.
Ai fini previdenziali, tra l’altro, è possibile ricostruire la propria posizione lavorativa computando, ricongiungendo qualsiasi attività lavorativa per la quale siano stati versati i contributi.
Esistono, altri periodi che possono essere “coperti” da contribuzione figurativa o essere riscattati e, pertanto, anche questi sono considerati utili ai fini pensionistici.
In altri termini, lo scopo dei suddetti “istituti previdenziali”, è quello di far conseguire all’interessato, una maggiore anzianità utile ai fini della misura e del diritto della pensione.
Il “riscatto”, in senso generale, è la possibilità concessa al lavoratore di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodo/servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili.
Tra le fattispecie riscattabili, è possibile riscattare, in tutto o solo in parte, a domanda dell’interessato, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1, della Legge n. 341 del 1990.
I titoli riscattabili, previsti dalla normativa sono:
- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- diplomi di laurea sia relativi ad ordinamenti universitari anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiori a sei) sia degli ordinamenti universitari post decreto 509 del 1999 (lauree triennali e specialistiche);
- diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni (ad eccezione per quelli con borse di studio che comportano l’iscrizione gestione separata);
- dottorati di ricerca (ad eccezione per quelli con borse di studio che comportano l’iscrizione gestione separata).
Il riscatto può essere utile laddove sia stato “perfezionato” ad acquisire un’anzianità contributiva spesso collocata in epoca passata e quindi consentire di cambiare regime pensionistico – ad esempio da contributivo a misto – oppure dare la possibilità di accedere a misure sperimentali – come pensione quota 103, quota 102 e quota 100, ape sociale, opzione donna.
In sostanza il riconoscimento del riscatto, se reso efficace, comporta un incremento dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
I soggetti che possono procedere al riscatto sono:
- iscritti: coloro che hanno almeno un contributo effettivamente versato nella gestione pensionistica presso la quale si intende presentare la domanda;
- inoccupati: non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa.
Non vi sono limiti al numero di titoli universitari riscattabili e ai fini del riscatto stesso non è richiesto che il titolo sia utile per l’accesso al lavoro o per la progressione di carriera, così come previsto dal D.L.vo 184/97.
Prima della norma appena indicata, il riscatto della laurea era consentita solo se questa era indispensabile per l’accesso al ruolo.
La disposizione appena citata è stata confermata dalla circolare INPDAP n. 17 del 31/3/1998 e dalla C.M. n. 198 del 27/4/1998, che in sostanza ha confermato che sono riscattabili tutti gli studi universitari “a prescindere dalla qualifica di appartenenza dell’interessato”.
In definitiva, ad oggi, tutti i lavoratori iscritti a casse pensionistiche possono chiedere il riscatto del periodo di durata legale del corso di studi.
Altra interessante novità è rappresentata dalla possibilità di riscatto per gli inoccupati, che possono, pertanto, riscattare il titolo universitario prima di iniziare a lavorare.
La legge n. 247 del 2007 (riforma “Damiano”) consente a chi non ha ancora iniziato l’attività lavorativa di riscattare i titoli universitari a condizione che non si è iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria.
La domanda di riscatto deve essere presentata nel FPLD dell’INPS e l’onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della legge 233/90 moltiplicata per l’aliquota di computo (33%).
Per il 2023 è pari a € 17.504,00.
L’importo pagato viene accreditato nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che provvederà a versarlo, previa richiesta dell’interessato e senza alcun onere a carico di quest’ultimo, alla gestione presso il quale il soggetto sarà successivamente iscritto.
L’importo dell’onere può essere pagato con una rateizzazione massima di 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali.
La valorizzazione di periodi di studi, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, non determina un’eventuale modifica del sistema pensionistico del richiedente che, in ogni caso, continuerà ad essere destinatario di un sistema contributivo di calcolo della pensione.
Senza entrare troppi nei tecnicismi, che diventerebbe non solo difficile cercare di spiegare attraverso un articolo, ma probabilmente diventerebbe anche alquanto incomprensibile, proviamo a dare delle indicazioni sulle modalità di calcolo dell’onere.
L’onere per il riscatto “ordinario” dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Pertanto, per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applica il criterio della riserva matematica con applicazione dei coefficienti di cui alle tabelle emanate per l’attuazione dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962.
Gli elementi caratterizzanti la riserva matematica, sono:
- la collocazione temporale del periodo da riscattare;
- la retribuzione alla data della domanda;
- l’età dell’iscritto alla data della domanda;
- il numero di anni da riscattare;
- l’anzianità contributiva versata/accreditata alla data della domanda;
- il sesso.
Per i periodi di studio da riscattare che si collocano nel sistema contributivo si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
Pertanto il riscatto su “quota contributiva”, l’onere sarà determinato dai seguenti elementi:
- applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto;
- la retribuzione di riferimento su cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
In definitiva, gli elementi che concorrono alla determinazione dell’onere di riscatto nel sistema contributivo sono:
- la retribuzione media dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto;
- l’aliquota contributiva vigente alla data della domanda;
- il numero di anni da riscattare;
- l’onere sarà pari all’importo dei contributi che, sulla base della retribuzione media, avrebbe versato per il numero di anni riscattati se avesse lavorato.
Per completezza di informazione, di seguito sono illustrati i diversi sistemi di calcolo attualmente vigenti, per la determinazione della misura della pensione:
Sistema di Calcolo | Anzianità contributiva |
Retributivo | Almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (dal 2012 sostituito dal sistema misto Monti) |
Misto (Riforma “Dini”) | Meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 (fatta salva la facoltà di opzione al calcolo della pensione con il sistema contributivo) |
Contributivo | Lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
Misto (Riforma “Monti”) | Almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 ma con anzianità contributive successive al 31 dicembre 2011 (destinatari del calcolo pro rata) |
Il riscatto agevolato della laurea rappresenta un’ulteriore possibilità per il lavoratore che intende farsi riconoscere il periodo di studi utile ai fini previdenziali.
In principio il riscatto “agevolato” era applicato esclusivamente a periodi del corso legale di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione.
La Circolare INPS numero 6 del 22 Gennaio 2020, ha però esteso la possibilità di riscattare con i criteri agevolati anche i periodi di studio universitario sino al 31.12.1995, fermo restando che il lavoratore accetti di optare per il calcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico, secondo quanto disposto dall’articolo 1, co. 23 della legge 335/1995.
Le anzianità antecedenti al 1 gennaio 1996 sono determinate non più con il metodo retributivo ma con il contributivo e, pertanto, si può fruire anche del riscatto agevolato della laurea.
In definitiva, le differenze con il riscatto “ordinario” possono essere sintetizzate in questi due elementi:
- l’onere del riscatto “agevolato” è rappresentato dal versamento di un contributo, per ogni anno che si intende riscattare, ed è pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Attualmente l’onere per ogni anno da valorizzare è di € 5.776,00 (per l’anno 2023). Pertanto, una laurea magistrale, con un corso legale degli studi di 5 anni, ha un costo complessivo per il riscatto di circa € 28.880,00. Il calcolo dell’onere del riscatto “ordinario” presenta altri criteri, come precedentemente indicato, ed è sensibilmente molto più alto;
- dal 2020 è stata estesa la possibilità di riscattare con i criteri agevolati anche i periodi di studi universitari prima del 1996, a condizione che il lavoratore accetti di optare per il calcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico. Pertanto, le anzianità antecedenti al 1 gennaio 1996 saranno calcolate non più con il metodo retributivo ma con il contributivo. Situazione, questa, non prevista in caso di riscatto “ordinario”.
In sostante il riscatto “agevolato” può essere considerato una facoltà aggiuntiva “soft” rispetto al riscatto “ordinario”, ovvero gli interessati possono scegliere di versare l’onere con le regole di calcolo “più leggere”, fermo restando comunque valida l’efficacia sia ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione.
Inoltre, con il riscatto “agevolato” non è stata istituita una nuova tipologia di riscatto di titoli di studio, bensì è soltanto stato introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto che si pone nel sistema contributivo.
Da questa, seppur breve analisi, è abbastanza intuitivo stabilire che il riscatto “ordinario” sia con il calcolo retributivo che quello contributivo, oggettivamente, al di là della complessità del conteggio, risulta più oneroso rispetto all’onere previsto per il riscatto “agevolato”, tenuto conto della diversa misura dell’assegno pensionistico.
È evidente che i casi non vanno generalizzati, e non è possibile indicare quale delle due forme (ordinario – agevolato) sia più conveniente in senso assoluto, tenuto conto della soggettività del termine convenienza, che può essere interpretato in modo diverso, dai diversi soggetti interessati.
Per quanto concerne la modalità di pagamento, è prevista la possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in un massimo di dieci anni senza interessi.
In caso di cessazione dal servizio in corso di pagamento rateale le ritenute mensili proseguono sul trattamento pensionistico.
Come modalità di accettazione del provvedimento di riscatto vale la regola del silenzio assenso per cui, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, deve pervenire l’eventuale rinuncia o il pagamento in unica soluzione.
Decorso tale periodo di tempo, il riscatto si ritiene accettato.
In caso di interruzione del pagamento, sarà accreditato il periodo equivalente all’importo pagato.